Vino, la Docg abruzzese Casauria riconosciuta dall’Unione Europea
Milano, 2 dic. (askanews) – L’Unione Europea ha riconosciuto ufficialmente la Denominazione Casauria come Docg attraverso il Regolamento di esecuzione 2025/2261 adottato dalla Commissione il 4 novembre scorso. Il provvedimento sancisce l’iscrizione della Denominazione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, completando un percorso amministrativo avviato negli anni e seguito con attenzione dal settore vitivinicolo abruzzese. La Gazzetta Ufficiale ha recepito il regolamento europeo, rendendo effettivo sul territorio nazionale il riconoscimento comunitario. Con questa pubblicazione, la Denominazione Casauria entra a pieno titolo tra le Docg italiane e acquisisce la tutela prevista dalla normativa europea sulle indicazioni geografiche.
Per l’Abruzzo si tratta della terza Docg dopo Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane e Terre Tollesi (Tullum). Il riconoscimento apre una nuova fase per il territorio di riferimento, situato in provincia di Pescara, e per le aziende che operano all’interno dell’areale definito. La trasformazione da sottozona del Montepulciano d’Abruzzo a Docg autonoma costituisce un passaggio significativo dal punto di vista produttivo, amministrativo e identitario, rafforzando la valorizzazione delle caratteristiche pedoclimatiche e della storia vitivinicola della zona.
Come ovvio, l’inserimento nella categoria delle Docg comporta l’applicazione di un Disciplinare che definisce in modo puntuale i criteri produttivi della Denominazione Casauria. Il vino deve essere ottenuto in larga prevalenza da uve di Montepulciano, presenti per almeno il 90%, mentre la parte restante può essere costituita da altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati nella regione. La zona di produzione coincide con 18 Comuni della provincia di Pescara interamente compresi nell’areale e con porzioni di altri municipi confinanti, tutti caratterizzati da un territorio collinare o di altopiano situato ad altitudini che non superano i 500 metri, con la sola eccezione delle vigne esposte a mezzogiorno che possono raggiungere i 600 metri. I nuovi impianti e i reimpianti devono rispettare una densità minima di 3.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, mentre per gli allevamenti a pergola il limite è fissato a 3.200 ceppi. La resa massima di uva per ettaro non può superare le nove tonnellate e la resa uva-vino non deve oltrepassare il 70%, soglia oltre la quale il prodotto eccedente, fino al limite del 75%, perde il diritto alla Denominazione; se si oltrepassa anche tale valore decade la possibilità di rivendicare l’intera partita come Casauria.
Il titolo alcolometrico naturale minimo richiesto è pari a 13 gradi. Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono svolgersi all’interno dell’area delimitata, salvo deroghe circoscritte per aziende che operavano già nella precedente sottozona Casauria del Montepulciano d’Abruzzo e che abbiano rivendicato almeno due vendemmie. Sono previsti tempi minimi di maturazione: il vino base deve riposare almeno 18 mesi a partire dal primo novembre dell’annata di vendemmia, mentre la tipologia Riserva richiede un periodo non inferiore a 24 mesi.
