Diplomati magistrali, CdS: no all’inserimento nelle GAE
Il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo sul ricorso presentato da 61 diplomati magistrali valdostani che chiedevano di poter accedere alle graduatorie a esaurimento.
I diplomati magistrali (entro l’a.s. 2001-2002) e gli abilitati PAS o TFA non possono accedere alle graduatorie a esaurimento; il Consiglio di Stato ha espresso «il parere che il ricorso sia respinto». Si fa riferimento al ricorso straordinario al presidente della Repubblica presentato da 61 diplomati magistrali valdostani, che chiedevano l’annullamento di alcuni atti normativi che avrebbero gli impedito di essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE).
Il ricorso
Nelle premesse del parere del CdS, si ricorda che «i ricorrenti, diplomati magistrali entro gli anni 2001/2002, ovvero docenti in possesso o in procinto di conseguire l’abilitazione all’insegnamento tramite i percorsi formativi abilitanti (PAS) ovvero tramite tirocinio formativo attivo (TFA), ovvero infine all’esito del corso di laurea in scienza della formazione primaria, chiedono l’annullamento […] del Decreto del presidente della Regione Valle d’Aosta n. 100/DEC, nella parte in cui, recependo il contenuto del D.M. 1 aprile 2014 n. 235, non ne prevede la possibilità di inserimento nelle GAE». I 61 ricorrenti lamentavano «l’erronea interpretazione della normativa di settore sulla valenza abilitante dei vari titoli»; il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca aveva insistito «per la reiezione del ricorso, in quanto infondato».
Il parere del Consiglio di Stato
Secondo la seconda sezione del Consiglio di Stato, «le censure sollevate dai ricorrenti non possono essere condivise, ostando all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che non ne avessero diritto ab origine (diplomati magistrali), […] il divieto legislativo espresso di integrare le ridette graduatorie, essendo consentito soltanto l’aggiornamento della posizione di quanti vi siano già inseriti». I diplomati magistrali e gli abilitati TFA o PAS – secondo il Consiglio di Stato – non possono dunque essere inseriti nelle GAE.
(federico donato)