Discarica Pompiod: per il Tar è legittima la sospensione del rinnovo dell’autorizzazione
La discarica di Pompiod
CRONACA
di Federico Donato  
il 29/04/2021

Discarica Pompiod: per il Tar è legittima la sospensione del rinnovo dell’autorizzazione

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della società Ulisse 2007

Discarica Pompiod: per il Tar è legittima la sospensione del rinnovo dell’autorizzazione.

La sospensione del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della discarica di Pompiod, ad Aymavilles, è legittima. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale che, con una sentenza pubblicata il 29 aprile, ha respinto il ricorso promosso dalla società Ulisse 2007, gestore dell’impianto.

Per i giudici «il ricorso è infondato».

Le motivazioni

Nella sentenza si legge: «Il provvedimento (quello impugnato ndr) è stato adottato avendo come riferimento l’avvio di un procedimento penale a carico del rappresentante legale e del direttore tecnico della società per» gestione di rifiuti non autorizzata, «cui ha fatto seguito un decreto penale di condanna e un decreto di sequestro preventivo d’urgenza». Gli imputati si erano opporti al decreto penale, quindi il processo – ancora in corso – si è spostato davanti al giudice monocratico del Tribunale di Aosta.

La società lamentava nel ricorso «l’illegittimità del provvedimento sospensivo in quanto atto soprassessorio ed elusivo dell’obbligo di concludere il procedimento ai sensi» del decreto legislativo 152/2006. Sul punto, però, i giudici precisano che «dal contenuto dell’atto impugnato si evince che la sospensione è strettamente connessa all’esito della fase cautelare del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Aosta». Quindi, si legge ancora nella sentenza, «la sospensione durerà fino alla conclusione della fase cautelare del procedimento penale» e «sarà onere della società ricorrente presentare gli atti e i documenti afferenti alla conclusione della fase predetta al fine di far riprendere il decorso dei termini per la conclusione del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione».

Il Tar evidenzia anche come «nello stesso provvedimento di sospensione del procedimento», la Regione «palesa l’attenzione ai profili di rischio anche per quel che attiene alla salute pubblica, riservandosi di adottare ulteriori atti al fine di sospendere l’autorizzazione, ai sensi» delle legge «che ammette queste misure in caso di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione. Infatti, nel caso di specie, la ricorrente è sospettata non solo di aver violato l’autorizzazione in precedenza rilasciata, ma di aver addirittura posto in essere una condotta penalmente rilevante».

QUI il testo della sentenza.

(f.d.)

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