Bocciato in prima media, ma il Tar lo “promuove” in seconda
Scuola
di Federico Donato  
il 02/02/2022

Bocciato in prima media, ma il Tar lo “promuove” in seconda

I giudici hanno accolto il ricorso, annullando il verbale del Consiglio di classe

«La non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche» la legge «prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento».

Per questo motivo, il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha accolto il ricorso presentato dai genitori di uno studente iscritto al primo anno di una scuola media inferiore non ammesso alla classe successiva. I giudici amministrativi hanno annullato il verbale del Consiglio di classe, nella parte in cui deliberava a maggioranza la non ammissione alla classe successiva dello studente; il giovane, dunque, sarà “promosso”.

Le motivazioni

Nella sentenza, i giudici amministrativi richiamano anche il fatto che «la possibilità di attivare azioni di recupero richiede necessariamente che il Consiglio scolastico valuti la possibilità che tale recupero non implichi la non ammissione all’anno successivo e che quindi estenda il proprio esame ad un arco temporale più ampio».

In questa direzione vanno anche una circolare del Ministero e la giurisprudenza. «L’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado – riassumono i giudici – è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico. È evidente d’altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare».

Riconoscendo la «peculiarità della vicenda oggetto di causa», nel sentenziare il Tar ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti (i genitori dello studente, l’Istituzione scolastica e la Regione Valle d’Aosta).

(f.d.)

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