Cessione di fabbricati: la registrazione all’Agenzia delle Entrate assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza
Si semplifica la procedura in caso di cessione della proprietà o del godimento di immobili. Lobbligo di effettuare la comunicazione allautorità di pubblica sicurezza della cosiddetta cessione di fabbricato è stato recentemente ridefinito dallarticolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012 numero 79 convertito nella legge 7 agosto 2012 numero 131 concernente misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Nell’atto normativo viene confermato il principio che la registrazione presso lAgenzia delle Entrate dei contratti riguardanti diritti su fabbricati o porzioni di essi (vendita, locazione, comodato e via dicendo) assorbe lobbligo di comunicazione allautorità di pubblica sicurezza. Lassorbimento dell’obbligo viene così esteso anche ai contratti di comodato e a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni a uso abitativo effettuate nellesercizio di unattività di impresa o di arti e professioni. L’obbligo rimane in via residuale in tutti i casi di atti non soggetti a registrazione; la sanzione per le eventuali violazioni è confermata a 206,58 euro.
(d.p.)