Costi politica: critiche ai giudici aostani e al legislatore regionale
Motivazioni pesantissime, quelle depositate dal collegio della prima Sezione penale della Corte d’Appello di Torino in relazione alla sentenza del processo di II grado sulle «spese pazze» effettuate tra il 2009 e il 2012 dai gruppi della XIII legislatura in Consiglio Valle, ovvero quelli di Alpe, Fédération Autonomiste, Pd, Pdl, Stella Alpina e Union Valdôtaine.Una sentenza, quella pronunciata il 14 febbraio scorso, che ha ribaltato in buona parte quella di I grado, condannando 15 dei 27 imputati a vario titolo di peculato, finanziamento illecito ai partiti e indebita percezione di contributi pubblici.Rispetto alle 27 assoluzioni disposte nel 2015 dai gup del Tribunale di Aosta, Maurizio D’Abrusco e Giuseppe Colazingari, i giudici torinesi Elisidoro Rizzo, Furio Pellis e Gianni Macchioni hanno valutato in modo diametralmente opposto diverse posizioni che in I grado si erano invece ‘salvate’ in virtù del venir meno dell’elemento soggettivo del reato.I giudici torinesi censurano i giudici aostaniA tal proposito, per il collegio della Corte d’Appello di Torino «le sentenze di primo grado impugnate meritano una ferma censura per quanto attiene l’elemento soggettivo. Appare francamente singolare la prospettazione secondo la quale un pubblico ufficiale, oltretutto destinatario di un mandato popolare, non sarebbe in grado di rendersi conto di violare una norma penale nel momento in cui, con riferimento al denaro pubblico affidatogli dalla collettività a determinati fini, se ne serva per interessi personali propri o altrui», si legge nelle 184 pagine di motivazioni.Ma c’è di più, perché «analogamente non persuade affatto la prospettazione secondo la quale sarebbe indice di tale inconsapevolezza la scelta dell’agente di compiere un simile utilizzo illecito in modo rintracciabile da parte di terzi», scrivono ancora.In primo grado i giudici aostani Maurizio D’Abrusco e Giuseppe Colazingari mandarono assolti tutti e 27 gli imputati a vario titolo «perché il fatto non sussiste» o «perché il fatto non costituisce reato», in buona parte dei casi riconoscendo la buona fede nelle condotte di funzionari di partito, attuali ed ex consiglieri regionali.Impostazione che in Corte d’Appello è stata completamente ribaltata, avendo i giudici riconosciuto il dolo o comunque la consapevolezza da parte degli imputati delle condotte che stavano ponendo in essere con i loro comportamenti.E infatti – si legge nelle motivazioni – «ferma restando l’assoluta inverosimiglianza della tesi secondo la quale gli imputati, malgrado le loro responsabilità nei confronti della collettività che volontariamente rappresentano, non fossero consapevoli di ciò che facevano quando maneggiavano il denaro loro affidato da tale medesima collettività, una simile eventualità, quand’anche fondata, ai fini che qui interessano non avrebbe alcun rilievo», visto che «al fine di accertare la responsabilità penale (…) ciò che interessa verificare non è che l’agente fosse consapevole di violare la legge penale, ma solo che egli abbia posto in essere la condotta ascrittagli con coscienza e volontà rispetto a tale condotta medesima».La legge regionale? Una «legge comoda»I giudici torinesi, nelle loro motivazioni alla sentenza di appello sui costi della politica, non risparmiano critiche nemmeno al legislatore regionale, definendo la legge regionale 6 del 1986 (‘Funzionamento dei gruppi consiliari’) «una legge comoda per chi l’aveva concepita come legislatore e per chi come componente dell’assemblea legislativa l’applicava senza attivarsi per modificarla».Una legge, lo ricordiamo, che non obbligava i singoli consiglieri regionali a produrre pezze giustificative delle spese effettuate e delle cui se ne chiedeva il rimborso.«Era una legge comoda perché trattava il tema della rendicontazione con modalità oggettivamente elusive di qualunque serio onere responsabilizzante nei confronti della collettività, cui quel denaro apparteneva», scrivono ancora.Rimborsi (in certi casi) concepiti come stipendiNell’affrontare alcune singole posizioni sul peculato, vedi ad esempio quelle del gruppo di Stella Alpina, il collegio della prima Sezione penale della Corte d’Appello di Torino sostiene: «E’ evidente che (…) i rimborsi ai singoli consiglieri (…) consistessero in appannaggi tendenzialmente fissi e stabili al pari di uno stipendio», al contrario dei rimborsi, che «dovrebbero avere una natura intrinsecamente variabile».Dato che l’obbligo di «giustificare l’impiego del denaro pubblico ricevuto» era «soddisfatto mediante la nota riepilogativa annuale prevista dalla norma regionale», i magistrati hanno ritenuto «sussistente l’illecito penale» soltanto quando le «deduzioni degli imputati si siano rilevate positivamente infondate o totalmente prive di qualunque tipo di verosimiglianza» o «dessero conto in realtà di un utilizzo illecito del denaro pubblico».Il gruppo come pozzo dal quale attingere fondi per il partitoIn riferimento alle contestazioni legate al finanziamento illecito ai partiti, secondo i magistrati torinesi «partiti e movimenti di riferimento erano pressoché strutturalmente carenti di risorse economiche, sicché la tendenza a cercare l’appoggio del gruppo sotto tale profilo» era «forte e costante».Tuttavia, «l’attività di raccolta delle esigenze e delle richieste della collettività» sul territorio costituisce «parte integrante del funzionamento dei gruppi consiliari», motivo per cui – sostengono i giudici – «distinguere fra attività del partito e attività del gruppo il più delle volte è tutt’altro che semplice».Quindi «i compiti dei gruppi consiliari» per un verso «trovano la loro sede all’interno del Consiglio» regionale e per l’altro «includono sicuramente anche attività esterne, che attengono più propriamente al mondo della politica, di cui pure i gruppi fanno parte».Per quanto riguarda i fondi destinati alla pubblicazione dei giornali di partito, «non appare possibile sindacare la misura del finanziamento in base ai contenuti della pubblicazione, perché in tal modo si finirebbe per mettere in discussione le scelte di carattere politico delle singole redazioni: scelte che debbono invece ritenersi del tutto autonome e libere».Passando infine alle spese per le sedi dei gruppi (esterne agli uffici di via Piave, ad Aosta), i giudici non le hanno ritenute punibili sia «in considerazione delle peculiari esigenze dei gruppi (si pensi alla opportunità di incontri riservati con consulenti)» sia perché in presenza di «esigenze di funzionamento del gruppo tanto su un piano politico quanto su un piano istituzionale».(pa.ba.)