‘ndrangheta, sentenza Altanum: estorsioni in Valle d’Aosta per comandare in Calabria, così operavano i Facchineri
Depositate le motivazioni della sentenza con cui il gup di Reggio Calabria ha condannato Giuseppe Facchinieri, Roberto Raffa e Giuseppe Chemi
Le «tentate estorsioni compiute dai Facchineri in Valle d’Aosta ai danni» di imprenditori originari di San Giorgio Morgeto sono «centrali» nel processo Altanum contro la cosca Facchineri e il Locale di San Giorgio Morgeto.
E’ quanto scrive il gup del Tribunale di Reggio Calabria nelle motivazioni della sentenza con cui nel dicembre 2020 aveva condannato gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato: 16 anni per Giuseppe Facchinieri (detto “Il professore”), 8 anni per Roberto Raffa e 5 anni e 4 mesi per Giuseppe Chemi. Erano tutti accusati di associazione mafiosa ed erano stati tutti arrestati nel luglio 2019 dai Carabinieri, coordinati dalla DDA di Reggio Calabria. Assolti invece dall’accusa di associazione mafiosa Salvatore e Vincenzo Facchineri.
L’inchiesta riguardava gli scontri tra i Facchineri e il Locale di San Giorgio Morgeto, esplosi dopo la tentata estorsione dei Facchineri ai danni di due imprenditori calabresi residenti in Valle d’Aosta. Uno dei due, in particolare, si era rivolto ai fratelli Raso – ritenuti dagli inquirenti membri del Locale di San Giorgio Morgeto – per trattare con gli estorsori. Una scelta che non era stata gradita dai Facchineri.
Le frizioni tra le due cosche
Scrive il gup: «La frizione venutasi a creare» tra la due fazioni di ‘ndrangheta «dimostra univocamente come la vicenda aostana fosse tutta di principio». Non solo quindi «diretta a foraggiare le casse della ‘ndrina, ma anche e soprattutto» finalizzata «ad affermare la propria supremazia nel territorio di insediamento».
Non solo: l’intenzione dei Facchineri, infatti, era anche quella di dimostrare la propria supremazia nella regione alpina. Sul punto, il giudice sostiene che i tentativi di estorsione sono dimostrativi «di come la cosca non abbia mai smesso di esercitare la propria forza d’intimidazione nei territori in cui (..) ha, nel corso degli anni, esteso il proprio dominio».
I ruoli
Nelle 298 pagine della sentenza il giudice di Reggio Calabria ripercorre poi la storia della cosca Facchineri, arrivando quindi ad analizzare le posizioni degli imputati. “Il professore” Giuseppe Facchinieri, «uno dei principali protagonisti della sanguinosa faida di ‘ndrangheta protrattasi dalla fine degli anni ’70 fino agli anni ’90 (tra i Facchineri e il clan Albanese-Raso-Gullace ndr)», secondo il gup era «il centro nevralgico organizzativo e decisionale delle vicende estorsive perpetrate dalla ‘ndrina in Valle d’Aosta», cioè «il soggetto deputato a programmare e decidere le concrete modalità esecutive delle condotte illecite attuate» grazie «alla collaborazione dei fidati cognati Chemi e Raffa». Per il Tribunale era proprio lui il principale protagonista della trattativa con i fratelli Michele e Salvatore Raso.
Anche Roberto Raffa avrebbe avuto «un ruolo determinante nell’ambito delle estorsioni poste in essere in Valle d’Aosta, atteso che insieme a Giuseppe Chemi, organizzava e presenziava personalmente ad alcune delle riunioni tenute con appartenenti al Locale di San Giorgio Morgeto in occasione della mediazione avviata dai Raso, eseguendo sistematicamente gli ordini del cognato Giuseppe Facchinieri e portando a compimento le sue determinazioni». Per la DDA di Reggio Calabria, Raffa rivestiva il ruolo di «basista in Valle d’Aosta».
Ma passiamo a Giuseppe Chemi. Motivando la sua condanna il gup scrive: «Nell’ambito delle attività delinquenziali dirette da Giuseppe Facchinieri in territorio valdostano e dalle acquisite intercettazioni (..) è emerso nitidamente il contributo di partecipazione ascritto». In particolare «il suo pieno inserimento nella cosca Facchineri», dimostrato anche dal fatto che i Raso lo contattassero per fissare gli incontri con Giuseppe Facchinieri.
Il giallo dell’omicidio di Salvatore Raso
Giuseppe Facchinieri, Giuseppe Chemi e Roberto Raffa, comunque, erano stati assolti dall’accusa di omicidio in concorso in relazione all’uccisione di Salvatore Raso (avvenuta in Calabria).
Si legge nella sentenza: «Sebbene plurimi indicatori fattuali convergano per la riconducibilità dell’omicidio ai dissidi originati dalla intromissione dei Raso nelle attività estorsive della cosca Facchineri in Valle d’Aosta, il solo movente non basta ad attribuire a Raffa e Chemi il ruolo di mandanti». Anzi, «il movente portava al più esclusivamente alla figura del “professore” e non indistintamente alla cosca». Tuttavia, precisa il gup, «manca nel processo un quadro probatorio fattuale di un coinvolgimento di Facchinieri nell’omicidio di Salvatore Raso». Anche perché «deve rilevarsi come nulla sia emerso di concreto e individualizzante in ordine all’esecuzione materiale del delitto», tanto che «neppure concretamente si è giunti all’individuazione del soggetto o dei soggetti che esplosero i colpi di fucile contro la vittima». E, ancora, «nulla è emerso in ordine alla pianificazione dell’efferato delitto».
(f.d.)