Richieste di asilo e assistenza sociale a migranti, Corte Ue dà in parte ragione all’Italia
AskaNews
di admin Administrator  
il 07/03/2026

Richieste di asilo e assistenza sociale a migranti, Corte Ue dà in parte ragione all’Italia

Roma, 7 mar. (askanews) – Sulla responsabilità degli Stati membri nella gestione delle richieste di asilo da parte di paesi diversi da quelli di primo arrivo, così come sulle condizioni per l’assistenza sociale ai migranti, la Corte europea ha emesso due sentenze, il 5 marzo a Lussemburgo, che danno (in parte) ragione all’Italia.

Il primo dei due casi specifici di cui si è occupata la Corte rispondeva a un rinvio pregiudiziale presentato da un giudice tedesco, in una vicenda riguardante un cittadino siriano arrivato in Italia e trasferitosi poi in Germania, dove aveva chiesto l’asilo. Nell’Ue, secondo il Regolamento ‘Dublino III’, la competenza per la gestione delle domande di protezione internazionale è assegnata al ‘paese di primo arrivo’ dei migranti che le richiedono, anche quando si recano in altri Stati membri e vi presentano la loro domanda d’asilo.

E’ noto che molti dei migranti irregolari che arrivano in Italia cercano poi di raggiungere altri paesi dell’Ue, soprattutto quelli nordeuropei, approfittando dall’assenza di controlli alle frontiere interne. Ed è noto anche che lo Stato italiano negli anni si è dimostrato ben poco rigoroso nel cercare di impedire questi ‘movimenti secondari’ dei migranti e richiedenti asilo, compensando così, almeno in parte, la scarsa solidarietà mostrata dagli altri Stati membri (con il rifiuto dei ‘ricollocamenti’) nei confronti dei paesi in prima linea sulle rotte dei flussi migratori. Per anni, i paesi del Nord Europa hanno fatto pressioni per ottenere che gli Stati membri mediterrani si riprendessero i ‘loro’ migranti, facendosi carico della gestione delle loro domande d’asilo. Ma spesso senza ottenere risultati.

Anzi, alla fine del 2022, l’Italia aveva comunicato che, temporaneamente e salvo eccezioni, non avrebbe più accettato trasferimenti dagli altri Stati membri di persone richiedenti protezione internazionale ai sensi del regolamento ‘Dublino III’. In sostanza, l’Italia rifiutava di riprendere in carico i richiedenti asilo rientranti nella sua competenza, come paese di primo arrivo, quando questi avavano lasciato la Penisola. Dopo l’annuncio di questo rifiuto, il giudice tedesco aveva interrogato la Corte di giustizia riguardo alle conseguenze che poteva avere sul rispetto della ripartizione delle competenze sull’asilo tra gli Stati membri, prevista dal regolamento ‘Dublino III’. E nel caso specifico, il giudice chiedeva se, nonostante il rifiuto di ripresa a carico dell’Italia, la Germania potesse respingere in quanto irricevibile la domanda di asilo del cittadino siriano, e ordinarne il trasferimento in Italia, in quanto paese competente; o se invece il rifiuto italiano comportasse un passaggio di competenza dell’esame della richiesta d’asilo dall’Italia alla Germania.

La sentenza della Corte di Giustizia, pur confermando quanto previsto dal regolamento di Dublino III, precisa i tempi entro cui vanno ritrasferiti i migranti nei paesi di primo arrivo, e riconosce che, passati sei mesi, il rifiuto di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti asilo di cui è responsabile può, in effetti, comportare questo passaggio di competenza. Una sorta di legittimazione, insomma, dei ‘movimenti secondari’ e della strategia implicita che finora li aveva usati come valvola di sfogo delle pressioni migratorie, secondo le accuse dei paesi nordeuropei a quelli del Sud Europa (Italia in primis), di consentirli, se non addirittura favorirli.

La sentenza inizialmente afferma che uno Stato membro non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale (come quello fatto dall’Italia alla fine del 2022), alle responsabilità che gli incombono in base al regolamento ‘Dublino III’, secondo cui il paese Ue di primo arrivo di un richiedente asilo è competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, anche quando si trasferisce in altri Stati membri. D’altra parte, la sentenza conferma anche che la Commissione europea, o qualsiasi altro paese dell’Ue, può proporre un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro che non rispetta il regolamento ‘Dublino III’.

Tuttavia, puntualizza subito dopo la Corte Ue, questo vale solo ‘in un primo momento’. Perché c’è un termine di sei mesi entro cui il richiedente asilo recatosi in un altro paese dell’Ue deve essere ritrasferito nello Stato membro che è competente per la sua domanda, quello di primo arrivo (sono i cosiddetti ‘trasferimenti di Dublino’). E se il trasferimento non ha avuto luogo dopo questa scadenza, lo Stato membro competente ‘è liberato dall’obbligo di prendere o di riprendere in carico la persona interessata, e la competenza è quindi trasferita’ all’altro Stato membro, che ne aveva chiesto la ripresa a carico, spiega la nota della Corte sulla sentenza.

La Corte precisa che, quando uno Stato membro chiede la ripresa in carico di un richiedente asilo allo Stato competente, se la richiesta è accettata (o, come nel caso di specie, si considera che il paese l’abbia accettata per il fatto di non avervi risposto), il trasferimento deve, in linea di principio, essere effettuato entro un termine massimo di sei mesi. Inoltre, in caso di ricorso da parte del richiedente asilo contro una decisione di trasferimento, il termine di sei mesi decorre a partire dalla decisione definitiva sul ricorso. In caso di mancato rispetto della scadenza indicata di sei mesi, il passaggio di competenza sull’asilo allo Stato membro che aveva richiesto il trasferimento dell’interessato avviene, puntualizza la Corte di Giustizia, ‘indipendentemente dalle cause della mancata esecuzione’ di questo trasferimento. Di conseguenza, può avere luogo ‘anche quando il trasferimento dell’interessato non ha potuto concludersi entro il termine a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro inizialmente competente (in questo caso l’Italia, ndr), delle procedure di presa e di ripresa in carico’. ‘Questo automatismo garantisce che l’interessato abbia effettivo accesso alla procedura di asilo e, quindi, l’effettività del suo diritto fondamentale di richiedere asilo in uno Stato membro’, conclude la nota della Corte Ue. Va sottolineato, a questo punto, che la sentenza si riferisce alla situazione attuale, e che tutto cambierà tra pochi mesi, a partire dal 12 giugno 2026, quando entrerà in vigore il nuovo Patto Ue sulla Migrazione e l’Asilo (nove regolamenti e una direttiva), approvato nel maggio 2024. Le nuove norme limitano i movimenti secondari imponendo ai richiedenti asilo di restare nel paese di primo ingresso competente per l’esame della loro domanda e vietando loro di presentarla in altri Stati membri. Inoltre, il nuovo Patto comprende una revisione del Regolamento di Dublino, con una riduzione dei termini per le richieste di ripresa a carico dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, e procedure di trasferimento più rapide.

Abbiamo chiesto alla Commissione europea un commento sulla sentenza e sul fatto che diventerà obsoleta con il nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo. ‘La sentenza chiarisce – ci ha risposto un portavoce della Commissione – l’applicazione delle norme di Dublino e l’effetto giuridico della sospensione dei ‘trasferimenti di Dublino’ da parte dello Stato membro responsabile. Le nuove norme definite dal Patto sulla Migrazione e l’Asilo garantiranno un sistema di responsabilità più equo ed efficace, che entrerà in vigore a partire dalla metà del 2026. La Commissione è in stretto contatto con tutti gli Stati membri, compresi Italia e Germania, per garantire un’efficace transizione dall’attuale quadro giuridico all’applicazione del Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, mentre gli Stati membri elaborano e attuano i piani nazionali di attuazione del Patto’. ‘Una volta entrato in vigore il Patto su Migrazione e Asilo – ha puntualizzato il, portavoce della Commissione -, queste norme, comprese le nuove norme sulla procedura di ripresa in carico, che la renderanno più efficiente, saranno applicate dal Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione’, uno dei nove regolamenti del Patto. ‘Da una procedura lunga e complessa, basata sulle richieste tra Stati membri e sullo scambio di prove ed evidenze, la procedura di ripresa in carico diventerà una semplice procedura di notifica’, ha sottolineato il portavoce. ‘Ciò significa – ha aggiunto – che lo Stato membro in cui la persona (il richiedente asilo, ndr) si trova senza alcun motivo (giuridico) può semplicemente notificare la situazione allo Stato membro competente e procedere rapidamente con la decisione di trasferimento. Non vi sarà alcun trasferimento di responsabilità se la notifica di ripresa in carico non viene inviata tempestivamente da parte dello Stato membro sul cui territorio si trova la persona stessa. Ciò significa che lo Stato membro può notificare la presenza della persona e di conseguenza organizzarne il trasferimento in qualsiasi momento’, ha concluso il portavoce della Commissione.

La seconda sentenza della Corte di Giustizia riguarda, invece, una cittadina albanese, in Italia con un permesso di soggiorno valido due anni, che aveva chiesto l’assistenza sociale, rifiutata dall’Inps. La Corte Ue, pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale italiana, ha chiarito che gli aiuti dell’assistenza sociale ai cittadini di paesi terzi in un paese dell’Ue possono essere condizionati, se lo Stato membro ospitante lo richiede, al possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte dell’immigrato. Secondo la Corte, infatti, il principio della parità di trattamento previsto dal diritto Ue tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini dello Stato membro ospitante si applica, in materia sociale, solo al regime di sicurezza sociale dei lavoratori e non si estende agli assegni ‘meramente assistenziali’.

La cittadina albanese aveva un permesso di soggiorno per motivi familiari che le consentiva anche di lavorare in Italia, e aveva chiesto allo Stato italiano un assegno di assistenza sociale. L’Inps aveva respinto la domanda, con la motivazione che l’interessata non era in possesso di un permesso di soggiorno nell’Unione di lungo periodo, così come richiesto dalla legislazione italiana per i cittadini di paesi terzi. A seguito di un ricorso contro questa decisione, la Corte di cassazione italiana aveva adito la Corte costituzionale, chiedendo di chiarirne la conformità con la Costituzione italiana e con il diritto dell’Unione. La Corte costituzionale italiana, a sua volta, aveva sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, per stabilire se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di condizionare al possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo la concessione di un assegno di assistenza sociale ai cittadini di paesi terzi.

Nella sua sentenza, la Corte Ue constata che il principio della parità di trattamento, come previsto dal diritto dell’Unione, si applica solo alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro. Queste misure, precisa la sentenza, devono: coprire rischi espressamente previsti dalla legislazione europea; essere concesse in modo non discrezionale; essere finanziate dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro. L’assegno sociale chiesto dalla cittadina albanese in questione, invece, osserva la Corte Ue, è una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ossia concessa indipendentemente dallo svolgimento di qualsiasi periodo di lavoro, ed è destinata a far fronte a uno stato di bisogno derivante dall’indigenza. Non rientra quindi nella definizione di ‘sicurezza sociale’, ma piuttosto in quella di ‘assistenza sociale’, a carico delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

La Corte di Giustizia chiarisce quindi che il diritto Ue non impone agli Stati membri il rispetto del principio della parità di trattamento per la concessione di questo tipo di assegni sociali. In questo contesto, gli Stati membri restano liberi di subordinare questa concessione a una condizione che attesti un certo grado di integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante; e una di queste condizioni può essere, appunto, il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Infine, la Corte ricorda che, conformemente alle norme europee, un cittadino dell’Ue può beneficiare di una prestazione di assistenza sociale nello Stato membro ospitante solo se dispone di un diritto di soggiorno permanente nel suo territorio. Una eventuale parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini dello Stato membro ospitante per la concessione di una prestazione di assistenza sociale sarebbe in contraddizione con il riconoscimento, per i cittadini di paesi terzi, di diritti analoghi a quelli di tutti i cittadini dell’Unione. In altre parole, paradossalmente, i cittadini di paesi terzi godrebbero in questo caso, nel paese ospitante, di diritti superiori a quelli dei cittadini degli altri paesi dell’Ue.

Di Lorenzo Consoli e Alberto Ferrarese

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