POLITICA & ECONOMIA
di news il
24/08/2012

Cessione di fabbricati: la registrazione all’Agenzia delle Entrate assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza

Si semplifica la procedura in caso di cessione della proprietà o del godimento di immobili. L’obbligo di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della cosiddetta cessione di fabbricato è stato recentemente ridefinito dall’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012 numero 79 convertito nella legge 7 agosto 2012 numero 131 concernente misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Nell’atto normativo viene confermato il principio che la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dei contratti riguardanti diritti su fabbricati o porzioni di essi (vendita, locazione, comodato e via dicendo) assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. L’assorbimento dell’obbligo viene così esteso anche ai contratti di comodato e a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni a uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni. L’obbligo rimane in via residuale in tutti i casi di atti non soggetti a registrazione; la sanzione per le eventuali violazioni è confermata a 206,58 euro.
(d.p.)