Calcio: Massimo Lattanzi inibito per due mesi
Due mesi di inibizione al presidente Massimo Lattanzi e 300 euro di ammenda allo Charvensod. Si è chiuso in questo modo il deferimento alla commissione disciplinare del club rossonero del suo numero uno per la violazione dellarticolo 1, comma 1 del codice di giustizia sportiva in relazione allarticolo 38 comma 1 delle norme organizzative interne federali, «per aver consentito o, comunque, non impedito al tecnico abilitato Andrea Manfrin, nella stagione 2011-2012, di svolgere attività di allenatore a favore della Charvensod, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società».
Manfrin era stato ammesso al corso al di fuori della graduatoria su richiesta della Figc e, in proprio per questo, per due anni non avrebbe potuto svolgere attività presso una società. Invece nei primi mesi dell’annata sportiva 2011-2012 aveva seguito la squadra dei Pulcini a 6 dello Charva e per questo è stato deferito e inibito fino a novembre.
L’udienza si è tenuta il 18 gennaio, dopo il rinvio richiesta il 28 settembre 2012 da Lattanzi a causa di un legittimo impedimento. In udienza il presidente dello Charva non è comparito, ma ha fatto pervenire una comunicazione scritta con la quale richiamava le argomentazioni a sua difesa già avanzate in sede di accertamento. L’avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della procura federale, ha chiesto due mesi di inibizione per il presidente e 300 euro di ammenda per il club di Plan Felinaz, richieste accolte in toto dalla disciplinare. Nelle motivazioni della sentenza, si legge che «appare assodata la responsabilità dei soggetti deferiti. Il fatto è incontrovertibile e, nella sostanza, non viene smentito dalle asserzioni difensive avanzate dal presidente della società signor Lattanzi. Costui, ancora in sede di comunicazione scritta in data 16.01.2013 fatta pervenire alla Commissione, riconosce che il signor Manfrin Andrea non prestava più attività tecnica della società. Salvo poi fornire una giustificazione che non può di certo avere portata scriminante (“…fungeva solamente da traghettatore nelle prime gare per rendere meno traumatico per i ragazzini il passaggio al nuovo allenatore… quindi la sua messa in distinta è stato solamente un mero errore formale”). Le finalità (quandanche non censurabili) della condotta non sottraggono i soggetti deferiti alle loro responsabilità, derivanti dal chiaro disposto delle norme richiamate, assolutamente applicabili al caso in oggetto».
(re.vdanews.it)