La Consulta boccia la legge valdostana sulle politiche abitative: è anticostituzionale
«Un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione», sia per i «cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo».
Questo il passaggio certamente più significativo della sentenza numero 168 della Corte costituzionale, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del requisito di accesso previsto dalla legge regionale 3 del 2013 recante ‘Disposizioni in materia di politiche abitative’.
La legge regionale – nella parte in cui fissa il requisito della «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente» per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica – era stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel maggio di un anno fa.
Nella sentenza i giudici della Consulta sostengono che «non è possibile presumere, in termini assoluti, che i cittadini dell’Unione che risiedano nel territorio regionale da meno di otto anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunità locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni e, per ciò stesso, siano estromessi dalla possibilità di accedere al beneficio».
La norma, quindi, «risulta palesemente sproporzionata allo scopo e incoerente con le finalità stesse dell’edilizia residenziale pubblica, in quanto può finire con l’impedire l’accesso a tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa legge della Regione Valle d’Aosta dispone l’adozione di interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative».
(pa.ba.)