USL VdA: danno prescritto per l’ambulatorio medico sempre in officina
Assolti l’ex direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, odonstomatologia e chirurgia maxillo-facciale, Paolo Canzi, e degli ex direttori sanitari dell’Azienda USL VdA, Clemente Ponzetti e Pierluigi Berti, per la prima posta di danno pari a 553.387 euro «per insussitenza del danno stesso».Intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria attivata nei confronti di Canzi, dell’ex direttore amministrativo dell’Azienda USL VdA, Valter Pietroni, e della dipendente Maria Vittoria Dannaz per la seconda posta di danno pari a 117.608 euro.Questa la sentenza pronunciata dal collegio della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Valle d’Aosta in riferimento al giudizio discusso il 29 settembre scorso.La prima quota di danno – pari a 553.387 euro, dei quali 387.371 contestati al solo dottor Canzi – faceva riferimento a spese ritenute estranee al progetto per il quale erano stati stanziati dal 2008 al 2012 1.775.000 euro dalla Giunta regionale, mentre la seconda – pari a 117.608 euro – legata all’acquisto di un ambulatorio medico mobile dalla «limitata utilità» mediante una «illegittima scelta del fornitore».In relazione alla prima posta di danno, secondo i giudici «se parte dei fondi è stata impiegata per spese estranee al progetto per il quale erano stati stanziati, ma si tratta di spese comunque afferenti all’assistenza sanitaria della popolazione, è stata comunque realizzata una utilità a beneficio della comunità amministrata», pertanto «l’erogazione delle citate spese non può essere considerata come inutiliter data, in quanto è stata, comunque, utilmente disposta».Secondo il procuratore regionale Roberto Rizzi, i 553.387 euro «vincolati a un progetto speciale» erano stati in realtà impiegati per l’assunzione con contratto a progetto di una dottoressa e per l’acquisto di attrezzature specialistiche installate all’interno del reparto dell’ospedale Umberto Parini di Aosta.Per quanto riguarda la seconda posta di danno, il collegio della Sezione giurisdizionale sostiene che l’elemento centrale per valutare l’eventuale prescrizione del danno «è quello del pagamento» dell’ambulatorio medico mobile per prevenire i tumori del cavo orale negli anziani delle microcomunità e per l’educazione alla prevenzione e all’igiene dentaria nei bambini delle scuole.«Il saldo del medesimo è avvenuto in data 2 settembre 2010», quindi «trascorso il termine quinquennale di prescrizione» del presunto danno erariale, «poiché la notifica degli inviti a dedurre è avvenuta tra il 14 e il 22 ottobre 2015», si legge nella sentenza.La spesa inerente al camper dell’Azienda USL della Valle d’Aosta fu contestata dall’accusa per due ragioni: perché il mezzo risultò praticamente sempre fermo in officina per diverse anomalie tecniche e perché fu acquistato senza una procedura di gara.(pa.ba.)