Coronavirus, non rispetti le regole?: c’è anche l’arresto
Sanità
di Luca Mercanti  
il 09/03/2020

Coronavirus, non rispetti le regole?: c’è anche l’arresto

Dalla multa fino all'arresto tra i rischi dei trasgressori

Coronavirus, se non si rispettano le regole si rischia grosso.

Anche in Valle d’Aosta le Forze dell’ordine sono impegnate nei conseguenti controlli sulla puntuale applicazione delle disposizioni del DPCM. La violazione delle regole può costare molto cara.

La trasgressione di quanto previsto in termini di spostamenti delle persone prevede per i soggetti non autorizzati l’invito a rientrare presso la propria residenza, ma anche la sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice penale per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità o conseguenze quali l’ipotesi di reato di cui all’articolo 452 del Codice penale. (delitti colposi contro la salute pubblica), alle quali si possono aggiungere le conseguenze penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 495 del Codice penale, in caso di dichiarazione mendace.

Codice Penale 650. Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica  o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

Codice Penale 452. Delitti colposi contro la salute pubblica .

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito :1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte [c.p. 29, 32] ;2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo ;3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto [c.p. 63].

Codice Penale 495Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357] l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni[c.p. 29].La reclusione non è inferiore a due anni:1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [c.c. 451; c.p. 483, 567] ;2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 686] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

(re.nerwsvda.it)

 

 

 

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