Lotta alla ludopatia, Tar respinge ricorso Slot Café Aosta
CRONACA
di Luca Mercanti  
il 29/06/2020

Lotta alla ludopatia, Tar respinge ricorso Slot Café Aosta

Per il Tribunale amministrativo di Aosta la revoca della licenza è legittima

Il Tar della valle d’Aosta respinge il ricorso presentato da Gianluca Mancuso della Mgroup srl, titolare dello Slot Café di Aosta contro la revoca della licenza in seguito alla legge regionale per il contrasto alla ludopatia che vuole che non ci siano locali per il gioco/scommesse nel raggio di 500 metri da luoghi sensibili.

All’inizio del dicembre scorso il Tar aveva accolto la richiesta di sospensiva, concedendo al locale la possibilità di riaprire in attesa del pronunciamento di merito, che  è arrivato oggi, 29 giugno.

«Trattandosi di una revoca legittima non è ravvisabile alcuna responsabilità in senso proprio da parte dell’amministrazione, ma grava sulla stessa un obbligo indennitario da commisurare al solo danno emergente». Lo scrivono i giudici del Tar nella sentenza sul ricorso.

Il 4 dicembre 2019 la questura di Aosta aveva revocato la licenza al locale di via Chambéry, situato a 81 metri da un istituto scolastico, la scuola per l’infanzia ‘Salvador Allende’ di via Lys.

La revoca è quindi legittima secondo il Tar, che ha anche escluso questioni di legittimità costituzionale: secondo la Consulta le Regioni possono «intervenire con misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati ‘sensibili’, al fine di prevenire il fenomeno della ludopatia».

A fronte della «revoca di un provvedimento amministrativo» è fatto «obbligo di indennizzo da parte dell’Amministrazione in favore dei soggetti che abbiano subito direttamente un pregiudizio dalla revoca di un atto legittimo». La misura «di tale indennizzo è stata definita dallo stesso legislatore che ha parametrato detta misura ‘al solo danno emergente’, tenendo conto ‘sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico».

Il gestore si riserva di leggere le motivazioni della sentenza prima di decidere come eventualmente proseguire la sua battaglia.

(re.aostanews.it)

 

 

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