Valle d’Aosta zona arancione: domenica 6 dicembre aprono le piste di fondo
L'ordinanza del presidente della Regione Erik Lavevaz contestualizza le misure della zona arancione al nostro territorio; è possibile - con le dovute misure di protezione - praticare attività sportiva al di fuori del proprio comune di residenza.
Valle d’Aosta zona arancione: domenica 6 dicembre aprono le piste di fondo.
A partire da domani, domenica 6 dicembre, la nostra regione è in zona arancione.
Il presidente delle Regione Erik Lavevaz ha contestualizzato le misure in Valle d’Aosta, decidendo, tra l’altro, che da domani, domenica 6 dicembre, possono aprire le piste di fondo.
SPOSTAMENTI
Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio comune senza necessità di motivare lo spostamento.
Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
L’autocertificazione può essere scaricata qui.
Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri comuni e verso altre regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
ATTIVITÀ MOTORIA
Sempre dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata o attività motoria.
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, mantenendo la distanza di almeno due metri.
RISTORAZIONE
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario.
Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono aperte tutte le attività commerciali e i servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici).
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati all’aperto.
ISTRUZIONE
Dal 9 dicembre, in Valle d’Aosta si effettuano le lezioni in presenza nelle scuole dell’infanzia, materne e medie, mentre prosegue la didattica a distanza per le superiori, ad eccezione delle attività di laboratorio e di quelle per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
MOSTRE E MUSEI
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Chiusi anche teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle tabaccherie).
COSA DICE L’ORDINANZA 538
Con ordinanza n. 538 di oggi, sabato 5 dicembre, in vigore da domenica 6 e fino a domenica 20 dicembre 2020, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha inoltre disposto:
- gli spostamenti delle guide alpine, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento sono consentiti anche al di fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione per esigenze di allenamento, con le necessarie misure di protezione – distanze e dove necessario mascherina.
- gli spostamenti degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento sono consentiti anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione.
- lo svolgimento di attività sportiva all’aperto presso impianti, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico, é consentito, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento.E’ proibito utilizzare gli spogliatoi degli impianti.
- lo svolgimento di attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.
- lo spostamento la seconda casa, se situata sul territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi.
Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020 è consentito lo spostamento nei Comuni vicini;
Le misure previste dall’articolo 2, comma 4, lettera c) del DPCM 3 dicembre 2020 si applicano agli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale.
Per gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, spetta all’interessato munirsi di autodichiarazione.
E’ in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Nella foto d’archivio, studenti sugli sci di fondo per l’iniziativa ‘Sci…volare a scuola’, lo scorso inverno.
(re.aostanews.it)