Atti persecutori nei confronti dei vicini: scatta divieto di dimora in Valle d’Aosta per un 56enne
CRONACA
di Federico Donato  
il 03/03/2021

Atti persecutori nei confronti dei vicini: scatta divieto di dimora in Valle d’Aosta per un 56enne

La misura cautelare è stata chiesta dalla Procura della Repubblica di Aosta; l'uomo, con precedenti per danneggiamenti, rischia un nuovo processo

Atti persecutori nei confronti dei vicini di casa. Questa l’ipotesi di reato che ha portato il pm Manlio D’Ambrosi a chiedere ottenere dal gip del Tribunale di Aosta, Davide Paladino, la misura cautelare del divieto di dimora in Valle d’Aosta nei confronti di un 56enne.

L’uomo è già stato condannato due volte per danneggiamenti sempre ai danni dei vicini. Nel corso di un terzo procedimento, però, la Corte d’Appello di Torino, dopo aver sentito lo stato di sofferenza dei testimoni, aveva deciso di mandare le carte in Procura affinché venisse valutata l’apertura di un nuovo e diverso fascicolo. E così è stato. Il pm aostano, infatti, ha aperto un fascicolo in cui il 56enne è indagato per stalking per atti posti in essere dal 2017 in poi (l’accusa relativa al processo torinese arrivava fino al 2017). Ora, l’indagato rischia un nuovo processo.

Tra gli episodi denunciati negli anni dai vicini dell’uomo vi sono danneggiamento all’auto, all’orto e ad attrezzi o ornamenti fuori dall’appartamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, per anni l’uomo avrebbe perseguitato i vicini di casa con danneggiamenti e “dispetti”.

Ma lo stalking condominiale non è un’ipotesi di reato storicamente comune nei Palazzi di giustizia. Un’apertura sembra essere arrivata solo negli ultimi anni.

Atti persecutori

L’articolo 612 bis del codice penale, rubricato “atti persecutori”, prevede che «salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un 1 anno a 6 anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». Non solo: il codice prevede anche un’aggravante se «il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

Mentre l’articolo 612 bis è largamente applicato in caso di stalking ai danni ad esempio di ex coniugi, lo stalking condominiale è più il frutto di un applicazione giurisprudenziale tracciata dalla Cassazione.

(f.d.)

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