Compensi in Finaosta, la Corte costituzionale boccia il ricorso del Consiglio dei ministri
Il palazzo della Consulta
CRONACA
di Federico Donato  
il 17/06/2022

Compensi in Finaosta, la Corte costituzionale boccia il ricorso del Consiglio dei ministri

Secondo il Governo romano, un articolo della legge regionale «si porrebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica»

La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondata» la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio dei ministri in relazione alla legge regionale della Valle d’Aosta relativa alle “disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta s.p.a.

Il ricorso

Secondo il Governo, un articolo della norma «si porrebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica», secondo cui «a decorrere dall’1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013».

La sentenza

La Corte costituzionale, tuttavia, ricorda nella sentenza come «la disposizione impugnata, per il fatto di autorizzare l’assemblea di Finaosta spa a innalzare fino al doppio i compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, risulta funzionalmente e materialmente connessa con la competenza legislativa primaria della Regione nella materia “ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale” e risulta in ogni caso inidonea a incidere sull’obiettivo di coordinamento della finanza pubblica perseguito dal legislatore statale».

I giudici, poi, aggiungono: «D’altra parte, l’obiettivo del coordinamento finanziario, che costituisce un limite all’esercizio della potestà legislativa delle Regioni, anche ad autonomia speciale, in tanto può essere perseguito, in quanto, nel condizionare gli interventi legislativi regionali rispetto ai quali venga evocato, sia ragionevolmente rapportato alle situazioni sostanziali che si intendono regolare. E, nella specie, a escludere che le situazioni concretamente regolate dal legislatore regionale possano attingere i principi di coordinamento finanziario richiamati dal ricorso, assumono rilievo sia l’esiguità del costo derivante dall’applicazione della disposizione impugnata (i compensi dei membri del consiglio di amministrazione passerebbero dagli attuali euro 4.464 a un importo non superiore a euro 8.928 annui e quelli del presidente dagli attuali euro 25.200 a un importo non superiore a euro 50.400 annui), sia la riferibilità dello stesso esclusivamente al bilancio di Finaosta spa».

Qui la sentenza integrale.

(f.d.)

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