Nomina del difensore civico: il Tar accoglie il ricorso di due candidati esclusi
CRONACA
di Federico Donato  
il 26/07/2022

Nomina del difensore civico: il Tar accoglie il ricorso di due candidati esclusi

I giudici amministrativi evidenziano come debba «ritenersi fondata la censura con cui i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione» dell'articolo 3 della legge 241/1990 (motivazione del provvedimento) e «dell'eccesso di potere per difetto di motivazione»

Non vi è stata «la benché minima disamina dei profili curriculari dei canditati» e nemmeno «una adeguata motivazione a sostegno della scelta operata dal Consiglio Valle». Per questo motivo, il Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Marco Bertignono e dal commercialista Francesco Cordone contro l’elezione (da parte del Consiglio regionale) di Adele Squillaci quale difensora civica.

La sentenza

Nella sentenza notificata il 26 luglio, i giudici amministrativi (presidente Silvia La Guardia ed estensore Maria Ada Russo) evidenziano come debba «ritenersi fondata la censura con cui i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione» dell’articolo 3 della legge 241/1990 (motivazione del provvedimento) e «dell’eccesso di potere per difetto di motivazione».

Per il Tar, infatti, in caso di nomina di carattere fiduciario, «l’Amministrazione non è tenuta allo svolgimento di una vera e propria procedura comparativa tra i candidati, ma non può comunque esimersi dal valutare i profili professionali dei soggetti che aspirano alla nomina, ponendo in essere una seppur minima comparazione tra i candidati, con conseguente obbligo di motivare la scelta compiuta». Se così non fosse, prosegue la sentenza, «la scelta della pubblica amministrazione rischierebbe di divenire arbitraria e non sarebbe possibile il relativo controllo da parte del giudice amministrativo».

La vicenda

Dopo aver ricostruito l’iter che ha portato (il 12 gennaio scorso) all’elezione di Squillaci, la sentenza evidenzia: «Anche prendendo in considerazione non il contenuto del provvedimento impugnato ma il resoconto della seduta del Consiglio regionale, emerge che non vi sia stata la benché minima disamina dei profili curriculari dei candidati né, tantomeno, una adeguata motivazione a sostegno della scelta operata dal Consiglio». Dal verbale della riunione consiliare, infatti, «emerge esclusivamente che un solo consigliere ha proposto di votare un determinato candidato», ma «non vi è stata, viceversa, né una lettura dei curricula dei candidati, né una esplicitazione dei relativi profili professionali, né l’esternazione di una qualche motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero deposto a favore della nomina della dottoressa Squillaci».

E, in questo contesto, per il Tar «non può assumere rilievo la circostanza che la votazione del difensore civico si sia svolta a scrutinio segreto. Non vi è infatti alcuna incompatibilità tra il voto segreto e l’obbligo, previsto per legge, di motivare adeguatamente le determinazioni di carattere amministrativo».

(f.d.)

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