Italia verso referendum su separazione carriere, come funziona la giustizia nei Paesi Ue
Roma, 17 gen. (askanews) – L’Italia si appresta a votare, il 22 e 23 marzo (salvo accoglimento di ricorsi) per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura. Cuore e punto principale delle nuove norme è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, attraverso la modifica del Titolo IV della Costituzione. Per questo il provvedimento prevede due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. La presidenza di entrambi gli organi è attribuita al Presidente della Repubblica. Un’altra novità è rappresentata dall’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, per sottrarre la giurisdizione disciplinare al CSM e garantire – secondo i promotori – maggiore autonomia e imparzialità, con una composizione mista di nominati e sorteggiati, e sentenze impugnabili solo all’interno dell’Alta Corte stessa. La campagna elettorale è già iniziata, con la maggioranza che parla di una riforma che colpisce le ‘correnti politicizzate’ e le opposizioni che accusano invece il governo di voler mettere la magistratura sotto il controllo dell’esecutivo. Mentre il dibattito, acceso, va avanti, può essere interessante andare a vedere come funzionano i sistemi giudiziari dei principali paesi europei, utilizzando il dossier messo a punto dal servizio studi della Camera dei deputati. Roma, 17 gen. (askanews) – FRANCIA
In Francia il corpo giudiziario è unico e comprende sia i magistrati di siège (magistratura giudicante), sia quelli di parquet (magistratura requirente) con l’espressa previsione che ‘ogni magistrato ha diritto, nel corso della propria carriera, a ricoprire incarichi’ in entrambe le funzioni. Le modalità di formazione e reclutamento sono identiche per entrambi i rami della magistratura e sono anche frequenti i passaggi di ruolo nel corso della carriera, tuttavia comportano, in ogni caso, un mutamento di status in quanto le garanzie riconosciute alla funzione giudicante sono diverse da quelle riconosciute alla funzione requirente. Soltanto i magistrati giudicanti godono della garanzia della inamovibilità e non possono essere trasferiti senza il loro consenso, neanche in caso di avanzamento di carriera. Diversamente, i pubblici ministeri dipendono dal Ministro della giustizia rispetto al quale sono gerarchicamente subordinati. Il Ministro decide discrezionalmente il trasferimento dei magistrati du parquet, di norma quando il magistrato sia rimasto a lungo nella stessa sede.
Il Conseil supérieur de la magistrature, che costituisce l’organo di autogoverno della magistratura, si compone di due formazioni distinte: una competente nei confronti dei magistrati del siège, l’altra nei confronti dei magistrati del parquet. Il magistrato può andare incontro a un ‘illecito disciplinare’ se non rispetta i doveri di ‘indipendenza, imparzialità, integrità, onestà, lealtà, onore, dignità, riservatezza e discrezione’ inoltre è sottoposto ad un regime di incompatibilità in base al quale, ad esempio, gli è impedito l’esercizio di ogni funzione pubblica e di ogni altra attività professionale o retribuita. Gli organi coinvolti nell’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei magistrati sono il CSM e il Ministro della giustizia, con un regime disciplinare differenziato per i magistrats du siège e quelli du parquet. Per entrambi i ruoli, la riforma costituzionale del 2008 ha aperto la possibilità di una possibile querela nei confronti dei magistrati da parte di cittadini (parti in giudizio) che si ritengano lesi nei propri diritti durante lo svolgimento di un processo.
GERMANIA
In Germania la Legge federale sulla magistratura del 1961 (più volte modificata) delinea un unico percorso formativo, comune a tutte le professioni legali. Terminato il percorso, il giurista che intenda svolgere l’attività di magistrato requirente o giudicante deve presentare domanda di assunzione al Ministero della giustizia del Land nel quale intende esercitare. Una volta assunti, i giudici acquisiscono il titolo di ‘giudici in prova’: a loro vengono affidati alternativamente compiti giudicanti e requirenti.
Pur in assenza di un organo analogo ai CSM italiano o francese, nell’ambito dell’ordinamento giudiziario tedesco operano due organismi rappresentativi interni della magistratura: il Praesidialrat (Consiglio presidenziale) e il Richterrat (Consiglio dei giudici). Il primo partecipa alla nomina o alla scelta di un giudice, oltre che ai trasferimenti di sede o di ramo giudiziario, esprimendosi attraverso pareri scritti e motivati. Il Richterrat è invece l’organo che si pronuncia su questioni generali e sindacali.
Giudice e Pubblico ministero rivestono funzioni distinte e godono di un diverso status, essendo il rappresentante della pubblica accusa un funzionario (Beamte) dipendente dall’Esecutivo. Per i pubblici ministeri, che non godono dello statuto ordinamentale dei giudici e sono sottoposti alle direttive del Procuratore generale e del Ministro della giustizia, la selezione è più semplice che per i magistrati giudicanti e solitamente vengono assunti con gli stessi concorsi e regole degli altri funzionari statali. Molte sono, tuttavia, le commistioni tra le due posizioni a iniziare dalla formazione che è comune, come pure omogenei sono il trattamento economico e il sistema di promozione. Una volta scelta la funzione, tuttavia, le carriere requirenti e giudicanti sono in linea di principio separate anche se relativamente frequenti sono i passaggi dall’una all’altra carriera, specie per le posizioni più elevate.
Giudici e pubblici ministeri, pur non essendo funzionari pubblici a tutti gli effetti, sono soggetti, in materia di procedura disciplinare, alla stessa normativa prevista per i pubblici funzionari. La Legge federale sulla magistratura contiene le norme relative all’indipendenza dei magistrati, ai doveri cui sono sottoposti in funzione della carica che ricoprono e alle competenze del Dienstgericht federale, ovvero del Tribunale per gli affari disciplinari presso la Corte di Cassazione. A livello regionale le procedure disciplinari sono regolamentate dai singoli Länder. L’apparato giuridico tedesco si fonda su un sistema di autodisciplina, nel senso che sono i tribunali stessi ad occuparsi della responsabilità disciplinare dei giudici. Il Tribunale disciplinare dei magistrati, una sezione speciale della Corte di Cassazione federale, è competente per gli affari interni della magistratura ordinaria, per le procedure disciplinari nei confronti dei magistrati e per l’esame dei ricorsi relativi al ruolo, ai trasferimenti o alla destituzione dei giudici.
PORTOGALLO
In Portogallo la Costituzione del 1976 prevede una netta separazione tra l’ufficio dei giudici ordinari e quello del Pubblico ministero, quest’ultimo dotato di un proprio statuto e garantito nella sua autonomia. La Carta definisce distinti organi collegiali di autogoverno per i diversi ‘rami’ del sistema giudiziario: il Consiglio superiore della magistratura per quanto concerne i giudici dei tribunali ordinari; il Consiglio superiore dei tribunali amministrativi e fiscali; il Consiglio superiore del Pubblico ministero.
La procedura di accesso alla professione di giudice si articola in tre fasi comprendenti: un concorso pubblico; un corso di formazione teorico e pratico svolto presso il Centro di studi giudiziari (Centro de Estudos Judiciários); un periodo di apprendistato. Una volta completate con successo tutte e tre le fasi si è nominati juízes de direito. I giudici proseguono poi la loro formazione durante tutta la loro carriera.
Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio superiore dei tribunali amministrativi e delle commissioni tributarie conducono ispezioni regolari presso i rispettivi tribunali. Dopo ogni ispezione, i giudici sono classificati in base al merito, utilizzando le categorie molto buono, distinto, buono, sufficiente e mediocre. Se è classificato nella categoria ‘mediocre’, il giudice è sospeso dal servizio e viene avviata un’inchiesta per valutarne l’idoneità all’impiego. I giudici possono essere trasferiti, sospesi, collocati in quiescenza o licenziati solo nei casi previsti dalla legge. Essi non possono essere ritenuti responsabili delle loro decisioni, tranne in casi eccezionali previsti dalla legge.
Il Pubblico ministero ha il compito di rappresentare lo Stato, di condurre l’azione penale e di difendere lo Stato di diritto democratico e gli interessi determinati dalla legge. I pubblici ministeri hanno il loro statuto e godono di autonomia. L’Ufficio del Pubblico ministero è strutturato come magistratura gerarchica, avendo il Procuratore generale della Repubblica – nominato dal presidente della Repubblica su proposta del governo – competenza di direzione funzionale di tutta la magistratura inquirente. Avendo un proprio status, il Pubblico ministero è organizzato come un potere giudiziario proceduralmente autonomo, in un duplice senso: quello della non interferenza di altri poteri nel suo operato e quello della sua concezione come potere giudiziario distinto, basato su un principio di separazione e parallelismo rispetto al potere della magistratura giudiziaria. Le infrazioni disciplinari commesse dai magistrati giudiziari sono classificate in: molto gravi, gravi e lievi. L’organo competente per l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati è il Consiglio superiore della magistratura. Le sanzioni vanno dall’avvertimento fino al pensionamento d’ufficio o licenziamento per cause molto gravi.
SPAGNA
La carriera in magistratura (carrera judicial) è distinta dalla carriera nel Pubblico ministero (carrera fiscal). I concorsi pubblici per l’ingresso in magistratura e nel Pubblico ministero sono unificati ma i vincitori devono optare per l’accesso all’una o all’altra carriera.
Il Pubblico ministero è inserito con autonomia funzionale nel Potere giudiziario ed esercita la sua missione per mezzo di organi propri. Non gli appartengono, tuttavia, i tratti fondamentali dell’indipendenza e dell’inamovibilità, che la Costituzione riconosce ai giudici. Il governo, la direzione, il controllo e la rappresentanza del Pubblico ministero, nel suo complesso, spettano al Procuratore generale dello Stato, nominato dal Re su proposta del Governo e sentito il parere del Consiglio generale del Potere giudiziario, scelto tra giuristi spagnoli di riconosciuto prestigio.
Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare dei magistrati, la legge distingue i possibili illeciti in tre categorie: molto gravi, gravi e lievi. Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio, su iniziativa dell’organismo di governo (Sala de Gobierno) o del Presidente dell’organo giurisdizionale al quale appartiene il magistrato oppure, secondo i casi, su impulso della Commissione disciplinare o del plenum del Consiglio generale del Potere giudiziario, ovvero su istanza del Pubblico ministero. La decisione finale spetta, secondo i casi, all’organismo di governo dell’organo giurisdizionale competente o alla Commissione disciplinare. Le sanzioni vanno dall’avvertimento fino al trasferimento, sospensione o destituzione.
Di Alberto Ferrarese e Lorenzo Consoli
