Lo Stato impugna la norma regionale sui segretari comunali davanti alla Corte Costituzionale: udienza l’11 marzo
Nel mirino della presidenza del consiglio le disposizioni su Aosta, ma anche le sostituzioni dei sindaci nelle giunte delle Unité des Communes
Sarà discusso nell’udienza pubblica dell’11 marzo il ricorso della Presidenza del consiglio contro alcuni articoli di due leggi regionali, una del 2014 e una del 2025, con riferimento agli incarichi dei segretari comunali.
Udienza l’11 marzo
Secondo la tesi dell’avvocatura dello Stato, l’obbligo previsto dalla norma regionale di esercitare in forma associata alcune funzioni avrebbe profili di illegittimità costituzionale.
«Nel prevedere in via generalizzata l’obbligatorietà dell’esercizio in forma associata di taluni servizi ovvero funzioni comunali – si legge -, la legge regionale oggetto del presente giudizio di impugnativa risulta adottata in violazione non soltanto del parametro dell’articolo 117 della Costituzione, ma anche di quelli di cui agli articoli 3, 5 e 97 della Costituzione».
E ancora. Per l’avvocatura dello Stato, «a nessun legislatore competente, inclusa la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste, è costituzionalmente consentito imporre ai comuni rientranti nel rispettivo territorio la gestione obbligatoriamente associata di funzioni e servizi comunali».
Il nodo dei segretari
Il ricorso, particolarmente articolato, affronta il tema dei segretari comunali.
In particolare, da Roma puntano il dito contro l’avvicendamento, con la cessazione degli incarichi fissata con le elezioni. «La disposizione richiamata finisce per dettare una disciplina relativa all’avvicendamento tra segretari comunali che non risulta conforme a quella fissata dalle pertinenti disposizioni statali».
Di più. «La nuova disciplina regionale ridimensiona notevolmente – in misura da ritenersi eccessiva ai fini della necessaria valutazione della sua compatibilità costituzionale – l’istituto della prorogatio delle funzioni del segretario, che viene consentita limitatamente al solo mese delle elezioni generali a fronte, invece, dei quattro mesi dall’insediamento previsti dal citato Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».
Un altro aspetto contestato è quello che «nella normativa regionale risulta, poi, del tutto assente l’istituto della conferma automatica dell’incarico che, al contrario, per il Testo unico, si realizza decorso il termine massimo di quattro mesi dall’insediamento del nuovo sindaco».
Il segretario di Aosta
Particolare attenzione viene posta al ruolo di segretario del comune di Aosta.
La norma rossonera, infatti, prevede che «l’incarico di segretario del Comune di Aosta può essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni».
Tale norma, nella prospettiva del ricorrente, «si rivela non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sottesi al necessario espletamento della procedura concorsuale».
E «la violazione dell’art. 97 della Costituzione risulta poi ulteriormente aggravata dalla circostanza che tale possibilità viene prevista in via ordinaria, e non in forma eccezionale o temporanea, senza neppure introdurre limiti espliciti a eventuali nuove attribuzioni future».
Le giunte delle Unité
Nel mirino finisce anche la sostituzione dei sindaci nelle giunte delle Unité des Communes.
Il testo regionale prevede che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità di sindaco e vice, la sostituzione all’interno dell’organismo spetti a un assessore delegato di volta in volta.
Tali disposizioni eccedono «gli ambiti di competenza legislativa regionale, poiché introducono delle ipotesi di «ridislocazione», per quanto temporanea, delle potestà sindacali ulteriori rispetto a quelle fissate rigorosamente dalle pertinenti disposizioni del citato Testo unico degli enti locali».
(t.p.)
