Ue, la deregolamentazione Ue delle Ngt, gli Ogm di nuova generazione
Roma, 31 gen. (askanews) – E’ ormai in dirittura finale il progetto di deregolamentazione europea di gran parte delle piante geneticamente modificate di nuova generazione, ottenute mediante l’uso delle “nuove tecniche genomiche” (Ngt). Con 59 voti a favore, 24 contrari e due astenuti, la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha dato il suo via libera, mercoledì 28 gennaio a Bruxelles, al testo di compromesso negoziato nel “trilogo” con il Consiglio Ue e la Commissione europea sulla proposta di regolamento su questi nuovi Ogm destinati alla produzione di alimenti e mangimi.
Perché il nuovo regolamento sia adottato, mancano ora solo l’approvazione definitiva della plenaria del Parlamento europeo e il voto formale finale del Consiglio.
L’obiettivo dichiarato del regolamento è quello di agevolare, attraverso la parziale deregolamentazione di questi Ogm di nuova generazione, la creazione di varietà vegetali migliorate, che siano resistenti al cambiamento climatico e ai parassiti, che diano rese più elevate o che richiedano meno fertilizzanti e pesticidi durante la coltivazione.
In sostanza, il regolamento crea una nuova categoria, chiamata “Ngt1”, per le piante modificate mediante le nuove tecniche genomiche, differenziata sulla base di un limite quantitativo di interventi sul loro Dna (sostituzione o inserzione di non più di 20 nucleotidi).
Al di sotto di questa soglia, le piante Ngt sono considerate “sostanzialmente equivalenti” alle piante “convenzionali” e quindi sottratte alla normativa Ue sugli Ogm, e in particolare agli obblighi di tracciabilità ed etichettatura, alle procedure di autorizzazione basate sulla condizione preliminare della valutazione dei rischi da parte dell’Efsa (l’Autorità Ue per la sicurezza alimentare), e alla possibilità per gli Stati membri di proibirne la coltivazione sul proprio territorio nazionale, anche quando sono state autorizzate a livello comunitario. Oltre la soglia delle 20 modifiche al loro Dna, le piante ottenute con le stesse nuove tecniche genomiche, definite “Ngt2”, restano invece sottoposte all’applicazione delle norme esistenti come normali Ogm.
Le piante Ngt sono ottenute in laboratorio con modificazioni genetiche di precisione, più “mirate” rispetto agli Ogm di vecchia generazione, grazie ai nuovi sviluppi della genomica, che consente una mappatura completa del genoma e analizza l’interazione tra tutti i geni e le loro funzioni. Le Ngt utilizzano una nuova “forbice molecolare” del Dna (chiamata Crispr/Cas), con mutazioni indotte con agenti chimici, raggi X o ultravioletti (Mutagenesi), e/o con l’inserimento di tratti genetici della stessa specie o sessualmente compatibili (Cisgenesi), e non provenienti da specie diverse come in quasi tutti gli Ogm tradizionali (Transgenesi).
Resta però il fatto, come hanno sottolineato diverse organizzazioni ambientaliste ed esperti scientifici, che in realtà qualunque modificazione del genoma comporta il rischio potenziale di “effetti non intenzionali”, a livello sia genetico che epigenetico (cioè dentro o fuori il Dna), ed eliminare la valutazione di rischio, il regime di autorizzazione e gli obblighi di tracciabilità ed etichettatura, come il nuovo regolamento consentirà di fare con i nuovi Ogm della categoria Ngt1, appare poco coerente con il principio di precauzione previsto dal Trattato Ue e con il diritto d’informazione dei consumatori.
Va sottolineato poi che appare poco fondato scientificamente il criterio puramente quantitativo della “soglia” di 20 modifiche genetiche per distinguere tra le due categorie di Ngt: il numero di modifiche è importante, ma non è affatto l’unico fattore che può determinare il rischio di “effetti non intenzionali” nell’ingegneria genetica. Inoltre, gli sviluppi dell’intelligenza artificiale renderanno possibile massimizzare la portata delle modifiche genetiche, restando entro la soglia dei 20 nucleotidi sostituiti o inseriti nel Dna delle piante Ngt.
In Italia, lo spin della comunicazione delle organizzazioni agricole e del governo ripete sempre che “non si tratta di Ogm”, tanto che le Ngt sono state ribattezzate Tea (“Tecniche di evoluzione assistita”), per eliminare del tutto il riferimento alla genetica e lo “stigma” legato alle piante transgeniche. Ma in realtà si tratta comunque di organismi modificati geneticamente, come si legge nell’articolo 3 (2) del regolamento in questione: “Pianta ‘Ngt’ significa una pianta geneticamente modificata mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una combinazione delle due”, a condizione che non contenga alcun materiale genetico esterno.
Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, gli emendamenti inseriti nel testo di compromesso dal Consiglio Ue e soprattutto dal Parlamento europeo hanno portato alcuni miglioramenti, cambiando comunque di poco il quadro di fondo di questa vera e propria deregolamentazione.
Per le piante Ngt1 ottenute mediante mutagenesi mirata, è stato aggiunto un limite a non più di tre modifiche riguardanti le sequenze che codificano una proteina, mentre per quelle ottenute mediante cisgenesi è stata introdotta la condizione che questi interventi non creino una “proteina chimerica”. Ovvero una proteina che non è presente nelle specie appartenenti al pool genetico ai fini della selezione.
Un altro punto importante restato nel testo finale riguarda l’esclusione dalla categoria Ngt1 delle piante modificate con tratti genetici mirati alla tolleranza agli erbicidi e alla produzione di sostanze insetticide, che sono le due caratteristiche più usate negli attuali Ogm.
Oltre a queste modifiche, che sono state accettate nel compromesso finale, il Parlamento europeo, che aveva votato la sua posizione nel febbraio 2024, aveva chiesto altre due cambiamenti importanti al testo del regolamento: un obbligo di etichettatura con la dicitura “Nuove tecniche genomiche” per le piante Ngt1 e i prodotti derivati; e un divieto di brevettabilità per tutte le piante Ngt, di entrambe le categorie, per evitare l’aumento dei costi e nuove dipendenze di agricoltori e allevatori dalle grandi società agroindustriali. Questi due emendamenti non sono stati accettato nel testo finale: per il primo punto resta solo l’obbligo di etichettatura per le sementi e il materiale riproduttivo delle piante Ngt1; quanto al secondo punto, il compromesso prevede che chi richiede la registrazione di una nuova pianta Ngt1 specifichi, in una base dati pubblica, l’elenco completo dei brevetti di cui è titolare. Inoltre, ci sarà un monitoraggio sull’impatto sull’innovazione, l’accessibilità e la trasparenza dei brevetti da parte di un gruppo di esperti stabilito dalla Commissione, la quale pubblicherà uno studio d’impatto, entro un anno dall’immissione sul mercato delle nuove piante Ngt.
Di Lorenzo Consoli e Alberto Ferrarese

