Brusson: il Tar VdA “salva” sette larici dall’abbattimento
di segreteria il
02/05/2019

Brusson: il Tar VdA “salva” sette larici dall’abbattimento

Gli alberi si trovano all’interno di un giardino condominiale in rue Barasc

Brusson, sette larici (su otto) sono “salvi”. È l’effetto della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta.

I fatti

Alcuni cittadini avevano impugnato un’ordinanza con cui il sindaco del Comune di Brusson, a seguito di segnalazione proveniente da terzi, aveva disposto l’abbattimento di otto alberi all’interno del giardino condominiale sito in rue Barasc. Nella segnalazione si faceva riferimento a una situazione di potenziale pericolo.

A detta dei ricorrenti, l’ordinanza «è stata assunta all’esito di un procedimento del tutto anomalo, contrassegnato da un’istruttoria sostanzialmente lacunosa e in violazione delle cosiddette “garanzie partecipative” dei destinatari. Inoltre, non è sorretta da sufficiente motivazione e risulta affetta dal vizio di eccesso di potere per errore di fatto e/o travisamento».

La pronuncia del Tar

Nella sentenza del Tar si legge che «viene in rilievo il punto centrale della controversia all’esame che è quello di stabilire se, nel caso di specie, il paventato pericolo sia realmente esistente e tanto in relazione allo stato di salute (dal punto di vista botanico) dei larici in questione».

Dal lavoro di un perito di parte e da quello del verificatore nominato dal Tribunale – la Struttura Forestazione e Sentieristica della Regione Valle d’Aosta – è emerso che «la valutazione di pericolosità in relazione alle condizioni di stabilità e di salute botanica in generale è da considerarsi errata per la quasi totalità degli esemplari (7 piante su 8 ndr)». Quindi «con la misura imposta (l’abbattimento) si fa valere per sette degli otto alberi in questione una situazione di fatto che non corrisponde, allo stato, a quella reale». Per questo motivo, il Tar ha quindi riconosciuto «la fondatezza del terzo motivo d’imputazione, che comporta l’accogliemento del ricorso», con conseguente annullamento (in parte) dell’ordinanza impugnata; nel terzo punto del ricorso, veniva evidenziato come «il Comune avrebbe assunto a presupposto dell’adottato provvedimento una situazione fattuale difforme da quella reale. In particolare, non esisterebbe per gli alberi in questione alcuna criticità e tanto meno il ritenuto pericolo per l’incolumità per le persone».

(f.d.)

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