Aosta: appalto rifiuti, Tar accoglie ricorso di Quendoz, la palla torna a Inva
I giudici del tribunale amministrativo della Valle d'Aosta danno parzialmente ragione ai ricorrenti. Ora Inva dovrà rianalizzare i documenti presentati dalla vincitrice De Vizia
Appalto rifiuti Aosta, il Tar accoglie parzialmente il ricorso della Quendoz, respinge quello incidentale della De Vizia e, di fatto, rimette tutto nelle mani del Comune e della stazione unica appaltante, Inva, che dovrà riesaminare la documentazione.
Questo lo stringato sunto della sentenza del Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta, che giovedì 15 aprile ha pubblicato il documento con le motivazioni della decisione presa dai giudici Silvia La Guardia (presidente), Carlo Buonauro (consigliere) e Ugo De Carlo (consigliere estensore).
Ricordiamo che la De Vizia si era aggiudicata in via provvisoria l’appalto per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Aosta con un ribasso del 9.32% sulla base d’asta e un totale su sei anni (eventualmente rinnovabile per altri due) di 37 milioni 236 mila euro.
La sentenza
Secondo i giudici, «il vizio riscontrato non comporta l’esclusione» della De Vizia, come invece avrebbe preteso la società ricorrente, bensì «la necessità di riedizione del potere di valutazione delle circostanze» si legge nella sentenza.
Per questo motivo, «a partire dal verbale che ha disposto l’ammissione» della ditta torinese, «tutti gli atti conseguenti debbono essere annullati affinché la Stazione appaltante esamini nuovamente il contenuto della dichiarazione della controinteressata e, anche attraverso un’eventuale attività istruttoria, esprima un motivato giudizio se i fatti ivi segnalati nel loro complesso minino o meno l’integrità e l’affidabilità del concorrente».
E ancora. «L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del terzo motivo e di quelli formulati in via subordinata».
In conclusione, insomma, la sentenza accoglie il ricorso in quanto considerata «insufficiente» la motivazione «espressa per giustificare l’ammissione, perché non pertinente al tipo di valutazione richiesta dalla norma oltre che gravemente deficitaria rispetto all’insieme dei fatti da valutare».
La stessa motivazione «a maggior ragione non può ritenersi legittima» in quanto si limita «a dare atto solo di aver esaminato la documentazione presentata».
Il ricorso
Tanto per chiarire, il vizio riscontrato riguarda il primo punto presente nel ricorso presentato dalla Quendoz.
In particolare, l’azienda di Jovençan denunciava «la violazione dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed eccesso di potere» in quanto la Cuc «a fronte dell’autodichiarazione della controinteressata (De Vizia) contenente l’elencazione delle sentenze emesse nei confronti dei soggetti della società – si legge -, dei procedimenti penali risultanti pendenti e di altri fatti potenzialmente di interesse per la valutazione di condotte rilevanti a fini escludenti, aveva il dovere di valutare in concreto l’integrità e affidabilità del concorrente, ma si era invece limitata a condurre una verifica sulla correttezza e completezza della documentazione esaminata».
I commenti
«La sentenza è molto articolata, ma in sostanza respinge due motivazioni da noi presentate, ma prima ancora, accogliendo la prima, di fatto annulla tutti gli atti conseguenti a quel mancato controllo e alla mancata giustificazione dell’ammissione di De Vizia» sottolinea il titolare Jean Louis Quendoz.
Ora la palla, insomma, passa nuovamente nelle mani di Inva, ma da Jovençan la soddisfazione è comunque palpabile.
«È sicuramente una grande soddisfazione per la mia azienda e per il grande lavoro svolto dai miei legali – conclude Quendoz -. Ora aspettiamo di capire come si evolverà la storia».
L’amministrazione comunale
«I documenti ora torneranno in mano alla Cuc» spiega l’assessore all’Ambiente, Loris Sartore, che poi entra nei dettagli.
«Dei quattro motivi di cui era composto il ricorso di Quendoz – sottolinea -, due sono stati respinti e il terzo è stato sostanzialmente assorbito dal primo. In sostanza, la stazione unica appaltante dovrà ripartire dal punto contestato, in quanto quando ammetti un soggetto devi fornire la motivazione. A parziale giustificazione, c’è il fatto che questo aspetto sia emerso da una sentenza del 2021 che ha fatto giurisprudenza; peccato solo che non fosse ancora presente al momento della decisione».
Fortunatamente, con la proroga del vecchio appalto fino al 30 giugno 2021 la situazione è sotto controllo.
«Ovviamente il servizio continuerà – conclude Sartore -. Speriamo che la questione si risolva in tempi brevi, anche se con la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato e con le altre procedure in ballo rischiamo di dover attendere ancora a lungo».
(alessandro bianchet)