Il Tar conferma l’irricevibilità della domanda di agevolazione di Cape, fondi a Cogne e CVA
La richiesta per la realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile
Il Tar della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso di Cape srl contro la comunicazione di irricevibilità della domanda di agevolazione nella procedura indetta dalla Regione Valle d’Asta per la realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile. I fondi vanno così alla Cogne Acciai Speciali e alla Compagnia Valdostana Acque. La decisione è stata pubblicata oggi, mercoledì 14.
Tar conferma l’irricevibilità della domanda di Cape
L’azienda aveva presentato domanda di agevolazione, per 11 milioni di euro, per realizzare un impianto nell’area industriale dismessa e nelle zone adiecenti in località Miure, a Issogne. Il finanziamento era previsto nell’ambito del PNRR con il programma Next Generation EU.
Per i giudici amministrativi «non si può ragionevolmente sostenere che la domanda di agevolazione presentata dalla società ricorrente risulti incompleta di qualche elemento, in quanto la stessa consta solo dell’ultima pagina, nella quale è contenuta la richiesta di un’agevolazione a fondo perduto».
Secondo il Tar valdostano, infatti, mancano diversi documenti da allegare alla domanda. In particolare, «il Collegio ritiene che l’essenzialità degli elementi non dichiarati equivalga in sostanza alla mancata presentazione della domanda di agevolazione, sicché l’allegazione dell’ultima pagina non è idonea a configurare un’incompletezza formale sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio».
La decisione del Tar
E ancora. «La mancata allegazione di singoli requisiti di partecipazione o addirittura, come nel caso di specie, di tutti i requisiti contenuti nella domanda di partecipazione costituisce infatti un limite all’attivazione del soccorso istruttorio, dal momento che la loro integrazione postuma determinerebbe per il soggetto negligente un indebito vantaggio rispetto agli altri competitori della procedura selettiva e dunque la violazione del principio della par condicio».
Non è un «errore materiale»
Il Tribunale Amministrativo Regionale passa poi in rassegna altri elementi. «L’errore nella presentazione della domanda non può essere qualificato come errore materiale, dal momento che questo si configura quando la mancata trasmissione dei documenti si sia verificata per cause non imputabili al soggetto proponente, come accade, ad esempio, in caso di documentato malfunzionamento del sistema di trasmissione telematico – si legge -. Come pacificamente ammesso dalla società ricorrente, la mancata trasmissione delle prime dodici pagine della domanda di agevolazione è stata determinata da un errore di scansione del documento effettuato dalla propria segreteria, errore che si sarebbe potuto agevolmente evitare utilizzando l’ordinaria diligenza e cioè verificando, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza, il completo invio della documentazione richiesta a pena di irricevibilità».
La decisione
Il Tar ha quindi respinto il ricorso. Cape è stata condannata al pagamento di 3.000 euro ciascuno a Cogne, Cva, Regione e Ministero dell’Ambiente.
(t.p.)