Il Tar boccia la scuola e dà ragione a studentessa non ammessa in Seconda
Accolto il ricorso della famiglia di una studentessa dal quadro istruttorio «emerge come una sostanziale carenza e/o insufficienza del PDP e della sua attuazione quantomeno nella prima parte dell’anno scolastico»
Il Tar della Valle d’Aosta cancella un’altra bocciatura. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della famiglia di un’alunna che non era stata ammessa alla seconda superiore.
Il Tar della Valle d’Aosta cancella un’altra bocciatura
Il consiglio di classe aveva deliberato la bocciatura dell’alunna al termine dello scorso anno scolastico.
Il 10 ottobre il Tar aveva accolto l’istanza cautelare. A dicembre, i giudici si sono pronunciati nel merito. Le motivazioni sono state rese note ieri, 31 gennaio.
La studentessa ha avuto una diagnosi di DSA il 4 ottobre 2022. Per i giudici «è incontestato che l’alunna abbia dei bisogni educativi speciali e che il PDP è stato predisposto solo il 29 novembre 2022 presentando delle carenze rispetto alle indicazioni» di una professionista dell’Usl.
In particolare, si legge nel dispositivo, «non è stato previsto per tutte le materie l’uso del computer con programma di videoscrittura e di ascolto dei libri digitali; per matematica non sono previste le verifiche orali a compensazione di quelle scritte; per la lingua inglese la valutazione è stata sempre fatta sullo scritto anziché sull’orale, con la conseguenza che non è mai stato possibile assicurarsi che la ragazza fosse in grado di produrre anche solo frasi semplici in inglese, basando invece il giudizio sulla produzione scritta e sui numerosi errori commessi; sono stati praticamente sempre conteggiati gli errori di ortografia, specie in lingua inglese; la riduzione degli item è stata prevista soltanto per alcune materie, mentre ad esempio per inglese doveva necessariamente essere rispettata; non è stata inserita l’indicazione di chiedere le nozioni importanti e non quelle secondarie: questo avrebbe consentito alla ragazza di raggiungere almeno la sufficienza specialmente nelle verifiche».
«Carenza del PDP»
«In altre parole – scrive il Tar rossonero -, dal complessivo quadro istruttorio emerge come una sostanziale carenza e/o insufficienza del PDP e della sua attuazione quantomeno nella prima parte dell’anno scolastico, circostanza che la motivazione di non ammissione alla classe successiva non ha considerato in modo adeguato anche alla luce delle maggiori difficoltà di recuperare ad anno scolastico avviato».
Da qui, la decisione di cancellare la bocciatura. In particolare, «tale deficienza motivazionale rende illegittima la decisione di non ammettere l’alunna alla classe successiva».
Il Tar della Valle d’Aosta aveva, in tempi recenti, cancellato un’altra bocciatura. Nello specifico, era stato accolto il ricorso della famiglia di uno studente di prima media, non ammesso alla classe successiva nel 2021-2022.
(t.p.)