Elezioni regionali: respinto il ricorso di due cittadine che chiedevano l’annullamento del voto
Politica
di Thomas Piccot  
il 30/01/2026

Elezioni regionali: respinto il ricorso di due cittadine che chiedevano l’annullamento del voto

Alla giustizia amministrativa si erano rivolte Monica Glassier e Sabrina Marando

Il Tar della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso presentato da Monica Glassier e Sabrina Marando, che chiedevano l’annullamento delle elezioni regionali del 28 settembre. La decisione è stata resa nota questa mattina.

Respinto il ricorso per l’annullamento del voto

Glassier e Marando puntavano il dito contro il cambiamento del numero di preferenze (da una a tre), avvenuto dopo la convocazione dei comizi elettorali, in seguito al referendum del 10 agosto.

Il Tar ha rigettato il ricorso nel merito, respingendo le eccezioni sollevate dalla regione sulla carenza di interesse a ricorrere delle due elettrici.

Per il collegio presieduto da Giuseppina Adamo, «è noto che nel caso dell’azione popolare il ricorrente può svolgere qualunque censura, sempreché questa sia idonea, ove accolta, a determinare una correzione dei risultati elettorali ovvero, come nel caso in esame, la rinnovazione delle operazioni elettorali».

Il dispositivo

Nello specifico, per i giudici «il procedimento elettorale costituisce un procedimento complesso suscettibile di essere scomposto in fasi distinte: la fase preparatoria (presentazione delle liste, raccolta firme, ammissione candidature) e la fase elettorale in senso stretto (operazioni di voto, scrutinio, proclamazione)».

Secondo il Tar, «il decreto di indizione dei comizi elettorali non assolve la funzione di cristallizzare la normativa applicabile all’intera competizione elettorale».

Da qui, «nel caso in esame, la nuova legge regionale in materia elettorale, poiché reintroduce il sistema delle tre preferenze e la correlata disposizione a garanzia dell’equilibrio della rappresentanza di genere, lasciando inalterati tutti gli altri aspetti del sistema elettorale, disciplina specificamente le modalità di espressione delle preferenze e, quindi, incide esclusivamente sulla fase della votazione e del successivo scrutinio».

Quindi,  «in virtù della corretta applicazione del principio tempus regit actum, la fase della votazione non può che essere regolata dalla nuova disciplina. Opinando diversamente, si introdurrebbe un principio di ultrattività della legge abrogata privo di qualsiasi fondamento normativo e in contrasto con i principi che governano la successione delle leggi nel tempo».

(t.p.)