Rielezione dei sindaci: illegittimità costituzionale per il limite dei 4 mandati in Valle d’Aosta
La sentenza è stata depositata ieri dalla Consulta; a presentare il ricorso era stata la presidenza del consiglio
Illegittimità costituzionale per il limite dei 4 mandati dei sindaci in Valle d’Aosta. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con una sentenza pubblicata ieri.
Illegittimità costituzionale per il limite dei mandati
La normativa era stata impugnata dalla presidenza del consiglio. La regione si era costituita in giudizio.
Secondo la corte, il disposto valdostano ha «un contenuto difforme da quanto stabilito dall’articolo 51, comma 2, del testo unico enti locali, che ha soppresso qualunque limite alla ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti».
E ancora. «Né risulta decisivo, sul punto, l’argomento della Regione resistente facente leva sulla peculiare struttura del contesto valdostano, i cui comuni – fatta eccezione per il capoluogo – hanno tutti consistenza inferiore ai cinquemila abitanti: come ricorda la sentenza n. 60 del 2023, «i comuni “con abitanti fino a 5.000 sono quasi 6.000 in Italia − circa il 70 per cento dei comuni − e governano più della metà del territorio nazionale”», di talché è da escludere che una qualche specificità regionale possa argomentarsi sulla sola base della taglia dei comuni della regione pel profilo della popolazione residente».
Le motivazioni
Per la Consulta, poi, «non è condivisibile l’assunto della difesa regionale secondo cui i limiti alla competenza normativa primaria delle regioni a statuto speciale, che questa Corte ha ravvisato in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive, non dovrebbero operare con riguardo alla composizione della giunta, trattandosi di organo non elettivo, ma di nomina sindacale. In disparte il fatto che in dottrina è pacifico che il principio di eguaglianza presiede all’accesso a tutte le cariche elettive e non può essere circoscritto a quelle a investitura con voto popolare, la giurisprudenza di questa Corte ha già ricondotto l’appartenenza alla giunta comunale alla nozione di «accesso ad un ufficio pubblico politico», ritenendola presidiata dal medesimo principio di eguaglianza che ispira l’articolo 51 della Costituzione».
(t.p.)

