Condotta antisindacale, condannata l’Azienda Usl della Valle d’Aosta
Il Tribunale di Aosta accoglie parzialmente il ricorso della Uil Fpl Torino, Piemonte e Valle d'Aosta e dell'Rsu Eleine Krieger Garcia per Fp Cgil VdA contro l’esclusione dalla contrattazione decentrata, dall’informativa sindacale e dal confronto su materie di rilevanza collettiva
Condannata per «condotta antisindacale» l’Azienda Usl della Valle d’Aosta.
Il giudice del tribunale di Aosta, Luca Fadda, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Uil Fpl Torino, Piemonte e Valle d’Aosta e dall’Rsu Eleine Krieger Garcia, legale rappresentante della Fp Cgil Valle d’Aosta
Oggetto del ricorso
Nel ricorso depositato il 3 marzo 2026, Uil Fpl e Fp Cgil hanno chiesto che venisse dichiarata «l’antisindacalità della condotta posta in essere dalla Ausl della Valle d’Aosta -consistita nell’esclusione delle organizzazioni sindacali dalla contrattazione decentrata, dall’informativa sindacale e dal confronto su materie di rilevanza collettiva, per non averle fatte pienamente partecipare (se non come mere uditrici) ad una riunione con la direzione strategica».
Al centro della riunione c’erano «chiarimenti in merito alla richiesta di parte sindacale circa la sospensione del servizio di asporto del pasto presso i locali convenzionati; considerazioni in merito alla predisposizione del Piano PD 2026; riscontri di interesse sulle richieste avanzate» proprio delle organizzazioni sindacali e Rsu.
Secondo i ricorrenti l’Ausl «non poteva escludere dalla piena partecipazione alla riunione le Federazioni ricorrenti, poiché non è prevista da alcuna norma la limitazione del diritto di informazione e confronto alle sole OoSs firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro».
Fallito il tentativo di conciliazione tentato alla prima udienza il giudice ha fissato l’udienza di discussione.
La sentenza
Il giudice ha dunque stabilito che deve «essere dichiarata l’antisindacalità della condotta della Ausl della Valle d’Aosta, consistente nell’esclusione delle ricorrenti dalla contrattazione decentrata, dall’informativa sindacale e dal confronto in materie di rilevanza collettiva, concretizzatasi nella mancata piena partecipazione delle stesse alla riunione del 27.1.2026».
Il Tribunale ordina inoltre all’Azienda «di cessare immediatamente detta condotta e di rimuoverne gli effetti nei confronti delle attrici» oltre a ordinare «l’affissione del dispositivo di cui infra nelle bacheche aziendali per 15 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, in modo che i lavoratori possano venire a conoscenza dell’accaduto».
Infine il giudice condanna l’Ausl «alla rifusione della metà delle spese processuali sostenute dalle ricorrenti».
(re.aostanews.it)
