La “Neolingua” di Orwell comincia a entrare nelle politiche Ue
Roma, 20 giu. (askanews) – L’Unione europea sta cominciando ad assomigliare pericolosamente all’Oceania del celeberrimo ‘1984’ di George Orwell, almeno per quanto riguarda un aspetto: la ‘Neolingua’ (‘newspeak’, nel testo inglese originale).
La ‘Neolingua’, nel romanzo distopico di Orwell, era la manipolazione della lingua quotidiana, con l’abolizione o il cambiamento di significato di tutte quelle parole che rappresentavano un rischio potenziale di pensiero critico autonomo da parte della popolazione, nei confronti del potere dittatoriale di Oceania. Nel mondo di ‘1984’, solo pensare la ribellione era uno ‘psicoreato’.
Come spiegava lo stesso Orwell, la parola ‘libero’, ad esempio, non poteva più essere usata nel suo senso originale di autonomia intellettuale e di giudizio, mancanza di censura, libertà politica, concetti che non esistevano più, ma poteva essere usata solo in affermazioni come ‘questo cane è libero dai pidocchi’ o ‘questo campo è libero dalle erbacce’. E lo slogan ufficiale del Partito unico di Oceania al potere era: ‘La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza’.
Fortunatamente, siamo molto lontani da una situazione simile nell’Europa di oggi. Ma ci sono dei segnali allarmanti. Il 17 giugno 2026, il Parlamento europeo ha votato e approvato a larga maggioranza due testi legislativi che probabilmente Orwell avrebbe usato come ulteriori esempi di ‘Neolingua’: il ‘Regolamento Rimpatri’ e il regolamento sulle ‘Nuove tecniche genomiche’ (Ngt).
Entrambe le normative sono basate su un cambio di significato implicito delle parole chiave che ne descrivono l’oggetto: nel primo caso, la parola ‘rimpatri’, nel secondo, la definizione stessa di Ogm, ‘Organismi geneticamente modificati’.
Il Regolamento sui Rimpatri, approvato con una maggioranza compatta dal Ppe all’estrema destra che includeva anche una trentina di voti dai liberali del gruppo Renew, non riguarda solo il rimpatrio degli immigrati irregolari a cui è stato rifiutato l’asilo e che sono stati espulsi dai paesi Ue, perché questi migranti solo in alcuni casi verranno riportati, forzatamente o volontariamente, nel proprio paese d’origine (che è il significato della parola ‘rimpatrio’). Quello che colpisce è il fatto che, invece del vocabolo più appropriato e corretto, ‘deportazione’, appunto, venga mantenuto il termine delle versioni iniziali del regolamento, ‘rimpatri’, quando non era ancora stata modificata la definizione di ‘paese terzo sicuro’, ovvero uno Stato che rispetta i diritti fondamentali e il diritto internazionale.
Qui invece si consente, per la prima volta, agli Stati membri dell’Ue ciò che finora era impossibile: la ‘deportazione’ (ovvero il trasferimento contro la loro volontà, secondo una definizione da vocabolario) degli immigrati espulsi verso paesi terzi ‘sicuri’, e non solo verso quelli con cui hanno un qualunque tipo di legame, ma proprio ovunque nel mondo.
Certo, il termine ‘deportazione’ rievoca tristi precedenti della storia europea, e soprattutto il ‘male assoluto’ del nazismo e dei suoi campi di sterminio. Ma una deportazione, perché sia tale, non deve necessariamente finire con l’internamento dei deportati in orrendi lager o gulag, e neanche in centri chiusi di detenzione che rispettano i diritti fondamentali (salvo quello della libertà di movimento). Anche l’asilo degli oppositori politici di un regime autoritario, ad esempio, può essere attuato con una ‘deportazione’ in un paese terzo. La definizione originale della proposta di Regolamento Rimpatri, che poteva includere solo il paese d’origine dell’immigrato (e quindi con un rimpatrio vero e proprio), o un paese in cui avesse abitato in precedenza, o in cui fosse anche solo transitato nel suo viaggio verso l’Europa, o un altro paese in cui il migrante ‘ha il diritto di entrare e risiedere’, è stata allargata applicando altri criteri di ammissibilità molto più generici. In sostanza, il migrante espulso da uno Stato membro potrà essere trasferito in un paese terzo, diverso dai casi precedenti, semplicemente se con quel paese ‘c’è un accordo o un’intesa in base al quale il cittadino del paese terzo sia accettato’.
Questa modifica è stata introdotta nel febbraio scorso, (sempre con una maggioranza di centro-destra-estrema destra) con degli emendamenti alla normativa del Patto Ue su immigrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno. Ma i commissari europei, i governi dell’Ue e gli eurodeputati della destra moderata (o persino della destra liberale) stanno molto attenti a non parlare di ‘deportazioni’, con una buona dose di ipocrisia politica.
Tuttavia, durante il dibattito sul regolamento, nella plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, il 16 giugno, diversi eurodeputati di destra non si sono tirati indietro e hanno anzi rivendicato il fatto che ora, finalmente, ‘l’era delle deportazioni è iniziata’, come ha detto lo svedese Charlie Weimers, del gruppo dei Conservatori Ecr, a cui appartengono Giorgia Meloni e Fdi.
Passando alle Nuove Tecniche Genomiche (Ngt), il tentativo di molte forze politiche, organizzazioni agricole e lobby varie, compresi il governo italiano e lo stesso ‘mainstream’ del Parlamento europeo, è quello di negare, con toni da certezza assoluta, che riguardino piante sottoposte a mutagenesi in laboratorio, ovvero organismi geneticamente modificati (Ogm). Questo soprattutto perché si vuole ‘deregolamentare’ gli Ngt, esentandoli in gran parte dalla rigorosa normativa che impone un regime di autorizzazione comunitaria, valutazione di rischio, tracciabilità ed etichettatura obbligatorie degli Ogm. E anche perché gli stessi Ogm sono stati oggetto negli anni scorsi di campagne di successo da parte delle organizzazioni ambientaliste, che sono riuscite a convincere i consumatori, al punto la grande distribuzione non osa neanche considerare la messa in vendita di alimenti geneticamente modificati (e obbligatoriamente etichettati come tali).
Il tentativo di evitare a tutti i costi ‘l’Ogm sounding’, da parte dei sostenitori di questa deregolamentazione europea, è arrivato al punto, in Italia (e solo in Italia), di cambiare il nome alle Ngt, che hanno il torto di conservare ancora il termine ‘genetico’, assolutamente da evitare, ribattezzandole ‘Tea’, ovvero ‘Tecniche di evoluzione assistita’. Un vero e proprio tentativo di imporre un termine da Neolingua, che Orwell avrebbe sicuramente apprezzato per spiegare il concetto. E basta fare una ricerca su Google per vedere quante volte è stato affermato che le Tea, in Italia, o le Ngt, nel resto d’Europa, ‘non sono assolutamente Ogm’.
In realtà, basta andarsi a leggere il testo del regolamento Ue per smentire questa manipolazione: l’Articolo 3 definisce il significato legale generale di ‘pianta Ngt’, stabilendo che si tratta di ‘piante geneticamente modificate ottenute tramite mutagenesi mirata o cisgenesi’, e quindi di Ogm. Anche se viene precisato che non può essere usata la transgenesi, ossia un tipo di modifiche del Dna che introducono tratti genetici provenienti da specie diverse da quella dell’organismo che si vuole modificare.
Il fatto che con l’uso della genomica (ovvero la capacità ‘mappare’ il genoma degli organismi, individuando esattamente i tratti genetici e le loro funzioni), le Ngt applichino tecniche molto più precise di quelle degli Ogm ‘tradizionali’, così come l’uso di tratti genetici non ‘estranei’ alla specie dell’organismo modificato, sono sicuramente novità positive, ma la possibilità che le modifiche genetiche generino effetti imprevisti (‘unintended effects’) è sempre presente, come per i vecchi Ogm. E la deregolamentazione, con la rinuncia alle valutazioni di rischio preventive e agli obblighi di tracciabilità ed etichettatura, rischia di rendere irreparabili questi eventuali effetti, se dovessero rivelarsi negativi per le stesse piante modificate, per l’ambiente o per la salute. E questo contraddice il ‘principio di precauzione’, sancito dai Trattati Ue.
Come funziona la deregolamentazione? Le nuove norme definiscono e distinguono due tipi di Nuove tecniche genomiche, Ngt 1 e Ngt 2, sulla base di un principio molto discutibile dal punto di vista scientifico: una soglia numerica. Le Ngt 1, a cui non si applicherà più la severa normativa Ue sugli Ogm, non devono prevedere più di 20 modifiche genetiche complessive rispetto al genoma della pianta ricevente. Inoltre, gli inserimenti di nuovo Dna non devono superare la lunghezza di 20 coppie di basi. Per le Ngt 2, che non rispettano queste condizioni, continuerà ad applicarsi pienamente tutta la regolamentazione degli Ogm. Uniche eccezioni a questa deregolamentazione sono: 1) la clausola introdotta su richiesta del Parlamento europeo, secondo cui saranno automaticamente escluse dalla categoria Ngt 1 le piante modificate per resistere agli erbicidi o per produrre sostanze insetticide (che sono le due caratteristiche più comuni negli Ogm attuali); 2) il divieto di usare le Ngt 1 nell’agricoltura biologica; 3) l’obbligo di etichettare le sementi ottenute con le Ngt 1, proprio per dare agli agricoltori, in particolare nel biologico, la possibilità di scelta. Una possibilità che invece verrà negata ai consumatori, nel nome della finzione semantica e giuridica per cui le Ngt ‘non sono Ogm’.
Di Lorenzo Consoli e Alberto Ferrarese
