Almasri, per la Consulta è incostituzionale legge che regola rapporti Italia-Cpi
Roma, 25 lug. (askanews) – Nel caso della mancata consegna di Almasri alla Corte penale internazionale il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha usato una discrezionalità che era consentita dalla legge, che però è incostituzionale perché viola il principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra le istituzioni nazionali e il governo e la stessa Cpi.
L’ex comandante della milizia Radaa Njeem Osama Almasri Habish (poi arrestato e condannato a 7 anni e 4 mesi per torture in Libia) era stato fermato il 19 gennaio 2025 a Torino dalla polizia, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale spiccato dalla Cpi con le accuse di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale. Il 21 Almasri era stato poi rilasciato dalle autorità italiane e rimpatriato in Libia con un volo di Stato. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, presieduta da Federico Gianassi (Pd), tra il 19 e il 21 “si sono tenute riunioni di emergenza sul caso” e in queste riunioni “l’AISE (il servizio segreto esterno, ndr) avrebbe sottolineato il rischio di tensioni a Tripoli. Tali tensioni avrebbero potuto sfociare in azioni ostili contro interessi italiani. Sebbene il Tribunale dei Ministri evidenzi che questi interessi non siano stati palesati in modo chiaro né concreto, emerge dall’istruttoria del medesimo Tribunale che erano temute ritorsioni contro cittadini italiani, che in Libia sono circa 500” ed “erano temute anche ritorsioni contro altri interessi italiani”. Sulle basi delle informazioni fornite, nella riunione del lunedì “cui avrebbero partecipato le stesse persone del giorno precedente, e probabilmente anche il Ministro Nordio” si sarebbe “convenuto di attendere l’esito della decisione della Corte d’appello senza un intervento del Ministero della giustizia che, omettendo di intervenire, avrebbe determinato l’adozione di una decisione di scarcerazione e, all’esito di quella, l’espulsione poi Almasri ricorrendo al volo CAI già predisposto prima della decisione sulla scarcerazione”.
Proprio tale inerzia del Ministero secondo la Corte di Appello di Roma, quarta sezione penale, avrebbe determinato la scarcerazione. Da qui la decisione di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
All’esito dell’esame, la Consulta, con la sentenza numero 143, depositata il 23 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della Giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti.
La Corte ha osservato, in linea preliminare, che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e che “al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si è conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione”.
Nell’accogliere le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento allo Statuto di Roma, la Corte ha puntualizzato che l’attuale meccanismo non scongiura il rischio del protrarsi dell’inerzia del Ministro della giustizia nel trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d’appello di Roma e attribuisce al Ministro “un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza”, esternando “le ragioni di un eventuale diniego in termini altrettanto immediati”.
Il sistema delineato dalla legge “mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari”.
La legge – per la Corte – ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria. La Corte puntualizza che “all’obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l’obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego” in quelle che si configurano come “ipotesi eccezionali” e interferiscono con i princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)”.
La Corte, infine, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura per la consegna, così come disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge numero 237 del 2012, osservando che tale disciplina non confligge di per sé con l’obbligo pattizio di cooperazione e che i profili di incompatibilità con la Costituzione risiedono nelle regole generali dettate dagli articoli 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini prima indicati.
Di Alberto Ferrarese e Lorenzo Consoli


