Nomine regionali: «la normativa pare privilegiare la “fedeltà alla linea”» e non la meritocrazia
Il gup Luca Fadda ha depositato le motivazioni che lo hanno portato ad assolvere con formula piena Augusto Rollandin, Ego Perron e Massimiliano Léveque
La normativa regionale che disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Regione (in particolare la LR n°11/1997) «pare privilegiare non la meritocrazia (…), bensì la “fedeltà alla linea”». Lo ha scritto nero su bianco il gup Luca Fadda nelle motivazioni alla sentenza con cui erano stati assolti con formula piena Augusto Rollandin, Ego Perron e Massimo Lévêque.
I tre erano alla sbarra con l’accusa di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; l’inchiesta era incentrata sulla nomina di Lévêque a presidente del consiglio di amministrazione di Finaosta.
L’accusa
Secondo la Procura della Repubblica di Aosta (pm Luca Ceccanti), nel marzo 2015, prima che fosse pubblicato il bando per la nomina del presidente di Finaosta, Augusto Rollandin ed Ego Perron ne avrebbero comunicato il contenuto a Lévêque. I due amministratori regionali (Rollandin era presidente della Regione, mentre Perron era assessore al bilancio), e quindi “pubblici ufficiali”, si sarebbero anche spesi in rassicurazioni, arrivando a garantire a Lévêque che il compenso previsto (31 mila 500 euro all’anno), sarebbe stato aumentato fino a 100 mila euro; secondo la ricostruzione degli inquirenti, Lévêque ne aveva chiesti almeno 80 mila.
Le motivazioni alla sentenza
Secondo il gup, il procedimento amministrativo relativo alla nomina del presidente della finanziaria regionale non può essere considerato una gara. In aggiunta, il provvedimento dirigenziale con cui è stato integrato “l’avviso pubblico di cui al provvedimento dirigenziale relativo alle nomine in scadenza nel 1° semetre 2015, con le cariche in seno agli organi sociali di Finaosta spa” non può essere considerato un bando o altro atto equipollente.
Nella vicenda per cui erano chiamati a rispondere i tre imputati, secondo Fadda «non si è svolta alcuna “gara” (..) poiché il sistema previsto dalla legge regionale n°11 del 1997, cui il provvedimento dirigenziale fa integralmente riferimento, è privo di precisi criteri di selezione e sostanzialmente rimesso alla valutazione fiduciaria dell’organo competente». Il gup, infatti, evidenzia che «il provvedimento dirigenziale con cui è stato dato avviso pubblico delle cariche in scadenza in Finaosta spa nulla dice in ordine ai criteri di selezione» e solo in alcune schede allegate prevede i requisiti specifici oltre a quelli previsti dalla normativa in esame. «Orbene – conclude Fadda – la lettura di tale legge evidenzia il carattere assolutamente discrezionale della nomina».
Il giudice aggiunge: «la disciplina dei requisiti, delle cause di esclusione e incompatibilità non regolamenta la gara», bensì «si tratta di circostanze che debbono o non debbono sussistere per poter essere nominati, ma non determinano la concreta selezione del candidato». Per il gup la «riprova della totale discrezionalità della nomina» si può trarre dal combinato di alcuni articoli della legge. In base alla normativa, infatti, viene istituito un albo in cui vengono inseriti i nominativi dei soggetti che hanno presentato una candidatura per una nomina (previa verifica dei requisiti e delle cause di esclusione e incompatibilità). Dopodiché, esaminata la documentazione, l’organo regionale competente provvede alla nomina; qualora non vi siano candidature valide, l’organo competente può provvedere a nominare o designare persone che, pur non essendo iscritte all’albo, possiedano i requisiti richiesti. «Nessun criterio viene fissato dunque per la nomina» scrive Fadda. Nella legge regionale sulle nomine, l’unico requisito indicato dall’articolo 4 per il presidente, il vicepresidente, l’amministratore delegato di società è il possesso di diploma di laurea, ovvero una esperienza almeno quinquennale nel settore.
Il giudice scrive: «Si può senz’altro concludere che legge regionale, sotto la parvenza di un procedimento amministrativo, abbia inteso confermare la più assoluta discrezionalità (ai limiti dell’arbitrio) degli organi deputati alle nomine».
Come «ulteriore riprova della natura totalmente fiduciaria dell’incarico», il giudice aggiunge che, combinando gli articoli 13 e 14 della legge regionale, emerge «l’obbligo degli incaricati di “conformarsi all’indirizzo politico-amministrativo della Regione”, trasmettendo addirittura al “presidente della Giunta l’ordine del giorno delle sedute, in tempo utile affinché la giunta medesima possa fornire indicazioni sulla linea programmatica da seguire nel corso delle stesse”, pena la possibilità di “revoca della nomina o designazione”».
Nel caso concreto su cui era chiamato a pronunciarsi il giudice (la nomina di Lévêque) non ci fu una gara, «per cui il delitto di turbativa d’asta non viene ritenuto sussistente». Dopo aver analizzato la normativa, infatti, il gup scirve: «Dovendosi prescindere da qualsivoglia considerazione etica o politica, non sembra revocabile in dubbio che la fattispecie in esame si ponga, allora, assolutamente al di fuori della nozione di “gara” delineata dalla Suprema Corte nel proprio indirizzo giurisprudenziale consolidato».
In foto, Massimo Lévêque insieme all’avvocato Maria Rita Bagalà in aula, il giorno della sentenza di assoluzione.
(f.d.)