Inchiesta ospedale: «Nessuna prova, soltanto qualche indizio, ma che da solo non integra reati»
«Non ci sono prove, soltanto qualche indizio che, però, in assenza di integrazioni probatorie, non ha dimostrato l’esistenza di comportamenti dolosi, vale a dire intenzionalmente tesi a favorire una determinata impresa o un determinato raggruppamento temporaneo di professionisti».
Questo, in estrema sintesi, il succo delle motivazioni depositate dal gup del Tribunale di Aosta, Giuseppe Colazingari, in riferimento alla sentenza ‘Usque Tandem’ sulle modalità di acquisto del parcheggio pluripiano e di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per l’ampliamento a est dell’ospedale Umberto Parini di Aosta.
Motivazioni pesantissime, per la Procura, quelle attraverso le quali si giustificano le sette assoluzioni del 24 novembre scorso, pronunciate a vario titolo «perché il fatto non sussiste» o «perché il fatto non costituisce reato».
L’ABUSO D’UFFICIO AGGRAVATO
Tra i tre filoni d’inchiesta racchiusi nel medesimo fascicolo, quello relativo al concorso in abuso d’ufficio aggravato contestato al presidente della Regione, Augusto Rollandin, all’allora amministratore unico della società St-Bernard Srl, Giuseppe Tropiano, e al progettista e direttore dei lavori Serafino Pallù per le presunte modifiche sostanziali apportate al contratto preliminare di compravendita da 16,9 milioni di euro del parcheggio pluripiano (stipulato il 10 dicembre 2010 tra Rollandin e Tropiano) rispetto alla bozza approvata il 12 novembre 2010 dalla Giunta regionale, modifiche che secondo l’accusa avrebbero «limitato gli impegni del venditore, procurandogli un ingiusto profitto e un rilevante vantaggio patrimoniale», il giudice – in relazione alla presunta violazione dell’imparzialità della pubblica amministrazione – scrive che «risulta evidente che nella condotta contestata, relativa a un momento in cui la Giunta regionale aveva già approvato il contratto preliminare di compravendita, non è configurabile una violazione del dovere che determini favoritismo, vessazione, emarginazione e discriminazione di una persona rispetto alle altre».
Insomma, alcun illecito penale è stato ravvisato dal gup Giuseppe Colazingari, secondo il quale la soppressione di due mezze pagine della Relazione Generale allegata al contratto preliminare – rispetto a quella allegata alla bozza approvata un mese prima dalla Giunta – non ha comportato il fatto che i lavori non fossero in realtà realizzati, così come priva di fondamento è stata valutata la contestazione circa l’aggiunta della clausola per cui «le parti convengono che l’agibilità debba intendersi ai fini del presente (contratto, ndr) acquisita anche nell’ipotesi in cui il mancato rilascio dipenda da cause non imputabili alla società promittente venditrice».
L’ABUSO D’UFFICIO
In riferimento al secondo filone, quello del concorso in abuso d’ufficio contestato a Tropiano, Pallù, all’amministratore unico della società di scopo Coup Srl, Paolo Giunti, e al responsabile unico del procedimento Alessandro De Checchi per la presunta illegittimità dell’affidamento diretto da 1,3 milioni di euro alla Edilsud Srl – tramite procedura negoziata – dei lavori di realizzazione del tunnel di collegamento sotto via Roma, il giudice – pur non condividendo le «ragioni tecniche» addotte dalle difese degli imputati (ovvero la «necessità di inserire il cunicolo dal lato nord e quindi di operare su area di cantiere già in attività e di proprietà» della St-Bernard Srl) – sottolinea «l’insussistenza dell’elemento psicologico» che potrebbe configurare il «dolo», considerato che la decisione di ricorrere alla procedura negoziata fu presa soltanto «sulla scorta della consulenza fornita» dall’avvocato Hebert D’Hérin, «professionista esperto del settore degli appalti pubblici, consulente della società Coup Srl e non coinvolto nel presente procedimento».
In poche parole, il «parere espresso da un legale specialista della materia non consente di affermare che gli imputati (che non hanno competenze giuridiche specifiche) abbiano agito intenzionalmente per procurare il vantaggio» alla Edilsud Srl di Giuseppe Tropiano, già amministratore unico della St-Bernard Srl.
Come dire, la violazione c’è ma difetta dell’elemento psicologico del dolo, che integrerebbe il reato, motivo per cui l’assoluzione in questo caso fu pronunciata «perché il fatto non costituisce reato».
LA TURBATIVA D’ASTA
Sul terzo filone, quello legato alla turbativa d’asta in concorso contestata a Pallù, De Checchi e agli ingegneri napoletani Matteo Gregorini e Biagio De Risi del raggruppamento capeggiato dalla CSPE Srl di Firenze per l’assegnazione allo stesso raggruppamento dei servizi di ingegneria e architettura da 6,3 milioni di euro per l’ampliamento a est dell’ospedale Umberto Parini di Aosta, il gup Giuseppe Colazingari – nel precisare che non ci fu alcun «accordo clandestino» per «influire sul normale svolgimento delle offerte» – ponendo che «il fulcro dell’accusa è rappresentato dallo scambio di informazioni tra De Checchi e Pallù in epoca antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte», prevista in data 31 maggio 2011, precisa che risulta «priva di rilievo la comunicazione telefonica intercorsa tra i predetti, proprio perché si tratta di comunicazione successiva alla scadenza del detto termine», così come anticipato da Gazzetta Matin sul numero di lunedì scorso.
Soltanto un’intercettazione del 5 aprile 2011 «può assumere valore indiziario», secondo il giudice, ma da sola «non integra la prova della collusione». In tale intercettazione Pallù chiese a De Checchi informazioni in ordine all’avvenuta pubblicazione del bando di gara e si concluse con l’intesa che De Checchi sarebbe passato quella mattina nell’ufficio di Pallù «così poi ne parliamo».
Insomma, troppo poco – in assenza di prove – per poter integrare il reato della turbativa d’asta in concorso.
(patrick barmasse)