Accordo Consiglio-Parlamento Ue contro pesca non sostenibile
Roma, 3 giu. (askanews) – Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento Ue per migliorare le norme a contrasto delle pratiche di pesca non sostenibili consentite dai paesi terzi in relazione agli stock ittici di interesse comune. L’obiettivo è salvaguardare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici condivisi, garantendo al contempo una concorrenza leale per i pescatori europei e tutelando gli interessi di pesca dell’UE. L’accordo provvisorio dovrà ora essere confermato da entrambe le istituzioni prima di poter essere formalmente adottato.
“L’accordo ci fornisce strumenti più efficaci per contrastare le pratiche di pesca non sostenibili consentite dai paesi terzi e per incoraggiare una pesca responsabile. Il nostro messaggio è chiaro: siamo determinati a salvaguardare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici condivisi e a proteggere i pescatori europei dalla concorrenza sleale”, ha detto Jacek Czerniak, segretario di Stato polacco per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
La revisione renderà più chiare e trasparenti le norme per l’identificazione dei paesi che autorizzano pratiche di pesca non sostenibili. In base alle norme vigenti, infatti, una volta che un paese è stato identificato come autorizzato a praticare pratiche di pesca non sostenibili, l’UE può imporre restrizioni come divieti di importazione. Grazie al regolamento rivisto, i paesi terzi avranno una comprensione più chiara delle circostanze in cui le loro azioni potrebbero comportare sanzioni da parte dell’UE. Il regolamento aggiornato chiarisce infatti il concetto di “mancata cooperazione” e fornisce un elenco di esempi di comportamento non cooperativo. Tra questi esempi rientra il rifiuto di consultare o di coinvolgere tutti i paesi interessati. Il testo chiarisce inoltre che un paese può essere considerato autorizzato a praticare una pesca non sostenibile se, pur non cooperando, non adotta, attua o applica le misure necessarie, comprese quelle di controllo.
Inoltre, il regolamento si applica anche ai paesi terzi che impondono quote o misure discriminatorie, senza la dovuta considerazione dei diritti, degli interessi e dei doveri degli altri paesi e dell’UE e che portano lo stock a uno stato non sostenibile.
I colegislatori hanno inoltre chiarito che le misure previste dal regolamento possono essere applicate in tutti i casi in cui è richiesta la cooperazione internazionale, anche nel contesto di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP).