Fase 3: bonus Covid-19 ai sanitari, il Consiglio dei Ministri dice NO
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge 8 del 13 luglio 2020 che prevedeva la misura una tantum per i lavoratori dell'azienda Usl e delle Unité in prima linea durante i mesi dell'emergenza sanitaria.
Fase 3: bonus Covid 19 ai sanitari, il Consiglio dei ministri dice no.
Nella seduta di ieri, venerdì 7 agosto, il Consiglio dei ministri ha impugnato alcune norme che «eccedono dalle competenze statutarie e violano i principi statutari» della legge 8 del 13 luglio 2020 recante ‘Assestamento di bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergena epidemiologica del Covid-19’.
Tra queste, l’indennità Covid una tantum da riconoscere ai lavoratori dell’azienda Usl e delle Unité des communes in prima linea durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria.
Lo ha appreso l’agenzia Ansa Valle d’Aosta.
Il comunicato del Consiglio dei Ministri
Su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, sono state impugnate 11 leggi di Regioni e province autonome sulle 41 presentate.
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Valle Aosta n. 8 del 13/07/2020, recante “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in quanto varie norme eccedono dalle competenze statutarie e violano i principi costituzionali.
Gli articoli della legge contestati
l’articolo 10, riguardante la tassazione sullo smaltimento dei rifiuti speciali, viola la competenza esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.
l’articolo 13, riguardante l’assunzione di personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, senza il preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana, viola l’articolo 117, comma secondo, lettere l) e q), della Costituzione.l’articolo 14, riconoscendo un’indennità sanitaria valdostana, viola gli articoli 3 e 97, nonché l’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con riguardo agli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica.
l’articolo 15 e l’articolo 22, che riconoscono una indennità di disagio al personale, violano gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto in contrasto con le finalità perequative in ambito nazionale, nonché l’articolo 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile, e terzo comma, della Costituzione, con riguardo agli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica.
l’articolo 46, disciplinando aspetti del trattamento economico del personale regionale di competenza esclusiva dello Stato, invade la materia dell’ordinamento civile, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione. l’articolo 77, che disciplina istituti afferenti le procedure di gara e l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, viola l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza.
l’articolo 78, in materia di pareri e autorizzazioni paesaggistiche, viola dell’articolo 9 della Costituzione, nonché l’articolo 117, secondo comma, lettere s) e m), della Costituzione. l’articolo 81, comma 3, riguardante il regime autorizzativo degli impianti di smaltimento per rifiuti inerti di titolarità pubblica, viola la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione l’articolo 91, riguardanti il personale regionale, viola l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.
(c.t.)