La Valle d’Aosta va oltre la zona gialla: bar, ristoranti, negozi e piste da sci, tutti aperti
E' quanto previsto da una proposta di legge in discussione in Consiglio Valle, che sarà probabilmente, approvata a maggioranza oggi, mercoledì 2 dicembre
Bar, ristoranti, negozi e impianti di risalita: tutto aperto. E’ quanto prevede la proposta di legge in discussione in Consiglio Valle oggi, mercoledì 2 dicembre, in materia di ‘Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza’.
La legge
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.
13.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti.
17. In vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull’intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali.
18. Per i servizi educativi per l’infanzia, le attività formative delle scuole dell’infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore, fatti salvi ulteriori interventi normativi regionali.
(re.aostanews.it)