Ferrovia: il Tar VdA respinge il ricorso della società Arriva Italia Rail
Corretta l'aggiudicazione a Trenitalia
Ferrovia: Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso presentato dalla società Arriva Italia Rail srl, volto a ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione (in favore di Trenitalia) della «Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il periodo di 5 anni».
La gara era stata indetta da INVA in qualità di Stazione Unica Appaltante con funzioni di committenza ausiliaria per conto della Regione Valle d’Aosta.
Il ricorso
Come si legge nella sentenza pronunciata dai giudici Andrea Migliozzi (presidente), Franco Angelo Maria De Bernardi, e Davide Soricelli, «con il ricorso all’esame, integrato da successivi motivi aggiunti, Arriva Italia Rail srl contesta la legittimità dell’aggiudicazione a Trenitalia denunciando una pluralità di illegittimità».
Il ricorso si basava su 5 motivazioni principali:
Il primo motivo presentato dal ricorrente si riferiva al “segmento” di offerta relativo alla tratta Aosta-Pré-Saint-Didier (sospesa dal 2015); secondo l’Arriva, «Trenitalia ha offerto per lo svolgimento della tratta in questione materiale rotabile non adeguato». In particolare la ricorrente sosteneva che – avendo Trenitalia offerto per lo svolgimento del servizio sulla tratta Aosta/Pré-Saint-Didier e Pré-Saint-Didier/Aosta treni bimodali di proprietà regionale (che per quanto chiarito dalla stessa stazione appaltante non presentano caratteristiche tecniche idonee alla circolazione su quella tratta) e (a partire dal terzo anno) treni bimodali di nuova costruzione (che parimenti non evidenziano caratteristiche tecniche idonee alla circolazione sulla tratta) – essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. In via subordinata poi, il ricorrente sosteneva che per i criteri di valutazione dell’offerta relativi al servizio su tale tratta a Trenitalia avrebbero dovuto ottenere zero punti. Sul punto, il collegio giudicante afferma che «deve escludersi che la parziale inadeguatezza del materiale rotabile offerto implicasse l’esclusione dalla gara». Per i giudici, «il problema che si pone è solo ed esclusivamente quello della ragionevolezza delle valutazioni operate dalla Commissione». Ad avviso del collegio, «la circostanza che la Commissione abbia motivato il proprio giudizio per il criterio “ottimizzazione dei turni, del materiale rotabile etc. …”, specificando che il materiale offerto dalla ricorrente “fosse sufficiente ma non prevedesse scorte” mentre Trenitalia prevedeva una scorta pur risultando necessario “rivedere il rotabile per la tratta Aosta-Prè Saint Didier”, dimostra che essa si è avveduta del problema della parziale inadeguatezza del materiale rotabile offerto per la linea Aosta – Prè Saint Didier e lo ha considerato nel proprio giudizio».
Con il secondo motivo il ricorrente contestava la valutazione della commissione per i criteri “Tempi di percorrenza”, “Coincidenze treno/treno e “Coincidenze treno/bus”. La tesi esposta in ricorso è che Trenitalia si sarebbe discostata dalla indicazioni, da intendersi come vincolanti, scaturenti dallo “Schema di programma di esercizio” e dal sistema dei vincoli oraristici contenuti nell’orario di riferimento per i servizi ferroviari e in quello per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma. A ciò, si aggiunge che «la riduzione dei tempi di percorrenza nemmeno sarebbe compatibile con vincoli tecnici derivanti dalle caratteristiche dei treni e delle operazioni da svolgersi nelle stazioni di regresso».
Nel terzo motivo, la società ricorrente denunciava che «i punteggi attribuiti dalla Commissione sarebbero illegittimi in quanto manifestamente e macroscopicamente erronei, irragionevoli e arbitrari, contrastanti con le prescrizioni della lex specialis e non supportati da adeguata istruttoria».
La ricorrente censurava poi la verifica circa la sostenibilità dell’offerta.
Con il quinto e ultimo motivo del ricorso principale, il ricorrente denunciava la mancanza o meglio l’insufficiente motivazione dei giudizi della Commissione di gara. La tesi dell’Arriva è che, a fronte di un disciplinare di gara che non recava una indicazione puntuale degli elementi sui quali sarebbe dovuta cadere la valutazione dei commissari, questi ultimi avrebbero avuto l’onere, disatteso, di fornire una motivazione di tipo “discorsivo” che – anche al fine di limitare la loro discrezionalità – desse conto delle ragioni del proprio giudizio.
La gara
La Regione aveva assegnato definitivamente il servizio a Trenitalia nel novembre 2018, al termine di una gara a due proprio con Arriva.
L’appalto avrà una durata di 5 anni (prorogabili di ulteriori 5) e il valore complessivo ammonta a 179 milioni di euro.
Bertschy: «la sentenza del Tar rafforzail nuovo contratto regionale»
L’assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy, giudica positivamente la sentenza del Tar: «È stata riconosciuta la correttezza e la trasparenza dell’operato della Regione e della centrale unica di committenza (Inva spa) nella procedura di assegnazione del contratto».
Berschy sottolinea anche che «la pronuncia del Tar determina che, finalmente, si possono ora attuare e dar corso a quelle scelte e a quelle strategie che sono contenute nel nuovo contratto di servizio. Un contratto, che non è più un contratto statale, ma ha valenza regionale e promuove nostre regole, determinanti per lo sviluppo delle esigenze locali del trasporto ferroviario e anche per il controllo della qualità del servizio».
(f.d.)