Processo Geenna, la difesa di Sorbara: «Nessun contributo del politico al sodalizio»
Gli avvocati Raffaele Della Valle e Corrado Bellora, legali del consigliere regionale sospeso, nell'arringa difensiva hanno respinto ogni accusa mossa dalla DDA nei confronti del loro assistito
Marco Sorbara, consigliere regionale imputato per concorso esterno nel processo Geenna, «è stato intercettato per anni e l’accusa non è stata in grado di stabilire un certo, sicuro, contributo al sodalizio». Così l’avvocato Raffaele Della Valle (parte del pool difensivo di Sorbara) durante la sua arringa difensiva.
Il legale ha poi evidenziato: «Hanno fatto gli accertamenti fiscali? Zero. Giovanni Falcone, il nostro maestro, diceva che la ricerca della prova è lì».
Dopo aver respinto l’impostazione accusatoria secondo cui il consigliere regionale (ed ex assessore comunale ad Aosta), in occasione delle comunali del 2015 avrebbe ricevuto il sostegno elettorale del presunto Locale di ‘ndrangheta, Della Valle ha aggiunto: «Occorre capire l’uomo, in un processo indiziario è importantissimo». E «l’orgoglio di Sorbara è un orgoglio autentico di partecipazione a una comunità calabrese» che «se parla di elezioni» è considerata «’ndrangheta».
Ha poi aggiunto l’avvocato: «Per i giovani il mio assistito è un’icona, piaccia o no, da cantoniere ha studiato» ed è diventato commercialista.
Citando alcune intercettazioni che vanno a sostegno della sua tesi, Della Valle ha precisato che «Raso non ha mai sostenuto Sorbara alle comunali del 2015».
Per l’avvocato «l’istruttoria è un’insalata russa». Della Valle ha quindi definito Geenna come «la continuazione» dell’inchiesta Lenzuolo del 2000 «che però è stata archiviata».
Il difensore ha poi ribadito che «in comune non vi furono pressioni di nessun tipo, Sorbara non ha mai indirizzato un appalto». Infine, ha precisato che non vi sono prove a sostegno della tesi della DDA secondo cui Sorbara, da assessore comunale, avrebbe costantemente informato Raso sull’attività della giunta.
Terminato l’intervento di Della Valle, l’arringa difensiva è proseguita con le parole dell’avvocato Corrado Bellora.
Dopo aver fornito una versione alternativa (rispetto alla tesi accusatoria) riguardo ad alcuni dei principali episodi contestati a Sorbara, il legale del Foro di Aosta si è concentrato su un elemento chiave dell’imputazione: «Possiamo discutere di tutto, ma del fatto che Sorbara sapeva che Raso era un esponente del Locale negli atti e in base a quanto emerso in aula non ce n’è traccia. Non vi è un dolo diretto». A prescindere dalla posizione di Raso, su cui potranno pronunciarsi i suoi legali, Bellora ha quindi contestato il fatto che Sorbara – secondo la DDA di Torino – agiva con la consapevolezza di fornire un supporto al presunto Locale di ‘ndrangheta. Il dolo diretto è l’elemento soggettivo necessario affinché si configuri un concorso esterno; in poche parole, l’imputato deve agire con coscienza a volontà rispetto al fatto che la propria azione sia volta al mantenimento o al rafforzamento dell’associazione mafiosa. In ogni caso, ha evidenziato l’avvocato, «Raso era un ristoratore incensurato, conosciuto da tutti e molto apprezzato».
Al di là degli aspetti tecnici, comunque, Bellora ha evidenziato come Sorbara «era uno che si dava da fare, che cercava consenso. Lui andava a fare la spesa ai vecchi e la portava a casa. Sapeva farsi amare perché credeva per quello che faceva, ma anche perché non è stupido e sapeva che erano azioni che potevano portare voti. Ma un conto è il giudizio morale ed etico…qui parliamo di ‘ndrangheta». Nessun aiuto o sostegno a nessuna organizzazione dunque secondo la difesa.
Evidenziando il fatto che Raso non avrebbe sostenuto Sorbara alle comunali del 2015, o quantomeno non solo lui, Bellora ha tuonato: «Guardando le accuse, Sorbara è il concorrente esterno peggiore di sempre…in otto anni in comune non ha indirizzato un appalto. Allora il locale di ‘ndrangheta è una onlus? Tre commissari della commissione antimafia dicono che tutto è a posto» negli atti del comune di Aosta.
Il legale ha quindi chiesto ai giudici l’assoluzione con formula piena per Sorbara o, in subordine, l’assoluzione per l’assenza dell’elemento soggettivo (cioè del dolo diretto).
(f.d.)