7 anni di contratti a termine: insegnante precario vince causa contro Regione Valle d’Aosta
Confermata la condanna di primo grado. Lo Snals: sentenza importante che può costituire un precedente anche per i non precari
La Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello della Regione e ha confermato la condanna in primo grado a risarcire un docente per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine – 7 anni -. Lo comunica lo Snals. il sindacato che si è occupato della difesa del lavoratore.
Con sentenza del 26 aprile 2022, la Corte di Appello ha respinto il ricorso proposto dalla Regione contro la sentenza n. 55/2021 del Tribunale di Aosta.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto il danno, derivato dall’abuso per la reiterazione dei contratti a termine, nei confronti di un insegnante precario che aveva lavorato su posto vacante dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2021, senza che fosse bandito un concorso che gli permettesse di essere assunto a tempo indeterminato.
La Regione era stata, dunque, condannata a un risarcimento di 6.665,40 euro lordi, oltre agli interessi e al rimborso delle spese legali. L’insegnante è stato difeso dall’avvocato Sasha Bionaz del foro di Aosta.
Avverso tale pronuncia la Regione Autonoma della Valle d’Aosta aveva proposto appello sulla base di differenti motivi:
a) la reiterazione dei contratti si era verificata dopo l’ingresso della legge 107/2015, che prevedeva
l’indizione di procedure concorsuali ogni 3 anni;
b) l’insegnante nel corso del giudizio di primo grado era risultato vincitore di una procedura concorsuale;
c) l’insegnante, un docente tecnico-pratico, era privo di abilitazione.
“Questa sentenza è importante non solo per la conferma della decisione di primo grado, ma anche perché le motivazioni a sostegno della medesima potrebbero costituire un precedente in grado di interessare numerosi altri docenti, non solo precari“, commenta il segretario regionale Snals, Alessandro Celi.
I motivi della sentenza
Secondo quanto riferisce lo Snals, nella sentenza viene riconosciuto che il danno da reiterazione sussiste:
a) anche successivamente alla L. 107/2015 se effettivamente per una determinata classe di concorso non sono state bandite procedure concorsuali per oltre 36 mesi;
b) anche nel caso di superamento di una successiva procedurale concorsuale, se questa non e esplicitamente funzionale alla stabilizzazione del precariato e mantiene un carattere selettivo tale da impedire “ex ante, una ragionevole certezza di stabilizzazione” ossia la garanzia dell’immissione in ruolo;
c) anche in assenza di abilitazione, se l’Amministrazione scolastica, nazionale o regionale, non ha mai attivato il percorso abilitante relativo alla classe di concorso interessata.
“In ragione degli aspetti sopra delineati – prosegue Celi – anche i docenti stabilizzati negli ultimi anni potranno valutare l’opportunità o meno di procedere per richiedere il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine su posti in organico di diritto vacanti e disponibili. La conferma, da parte della Corte d’Appello di Torino, della pronuncia in primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Aosta dimostra la correttezza delle rivendicazioni del sindacato avanzate a tutela dei lavoratori della scuola”.
Lo Snals ricorda che tutti i ricorsi patrocinati dallo stesso, la valutazione delle posizioni individuali dei docenti da parte del legale è gratuita.
(re.aostanews.it)