Messa alla prova per estinzione reato: aperto sportello informazioni in Tribunale Aosta
Il servizio è gestito dall'Uepe (Uffici di Esecuzione Penale Esterna)
A cura dell’Uepe (Uffici di Esecuzione Penale Esterna), è stato istituito nel Tribunale di Aosta un punto di informazione per l’utilizzo del procedimento alternativo di messa alla prova.
Il procedimento alternativo di messa alla prova, se concluso, porta all’estinzione del reato.
L’Uepe è l’organo deputato a alla gestione degli aspetti esecutivi e rieducativi del procedimento.
Cosa è la messa alla prova
Con la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’imputato viene affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), per lo svolgimento di un programma che prevede come attività obbligatorie lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità consistente in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività e l’attuazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e l’attività di mediazione con la vittima del reato.
Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.Il programma di trattamento può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con l’UEPE o con una struttura sociale e sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
Chi può chiedere la massa alla prova
Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p..Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..