Ddl Edilizia: FIMAA Italia, semplificare le procedure di acquisto cambio di destinazione
Roma, 18 nov. (askanews) – Semplificare e digitalizzare le procedure di compravendita di un immobile – risolvendo le criticità createsi dopo la sentenza 8230 del 2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – favorire i cambi di destinazione d’uso, e intervenire sulle discipline della certificazione di agibilità, della dichiarazione di conformità. Sono le proposte che ha avanzato FIMAA-Italia Confcommercio, intervenendo in audizione di fronte alla VIII Commissione Ambiente della Camera nell’abito dell’esame dei Ddl di delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
Secondo il Presidente Nazionale FIMAA, Santino Taverna, il decreto deve “agevolare le procedure d’accesso alla documentazione edilizia urbanistica e permettere agli acquirenti di manifestare consensi consapevoli sulle operazioni che intendono concludere”. A questo fine, si legge in una nota, “è auspicabile in un prossimo futuro operare per un possibile allineamento tra catasto ed enti locali”: la scheda rappresentativa dell’immobile deve “diventare una prova anche nell’ambito della regolarità edilizia urbanistica e non solo per fini fiscali”. Per quanto riguarda i cambi di destinazione d’uso, invece, “la flessibilità deve favorire la riconversione di edifici oramai inutilizzati e inutilizzabili verso soluzioni innovative e sostenibili”. Questo approccio non deve limitarsi a “favorire la riqualificazione di spazi o stabili obsoleti”, ma deve “permettere la creazione di nuove unità abitative e di servizi anche nell’ambito dell’edilizia popolare, propedeutiche alla stessa sicurezza dei cittadini e benessere collettivo”.
Michele Pizzullo, consulente legale di Fimaa Italia, ha illustrato le proposte avanzate dalla Federazione, spiegando che la Cassazione con la sentenza del 2019 ha stabilito che l’atto di compravendita sia valido anche se l’immobile presenti difformità urbanistiche. È sufficiente infatti che l’atto indichi gli estremi del titolo edilizio (licenza, concessione, permesso di costruire, etc.) e che tale titolo sia effettivamente esistente e riferibile all’immobile.
“In seguito a questa pronuncia – ha commentato Pizzullo, – chi acquista si trova in uno stato di incertezza. FIMAA chiede pertanto di intervenire sulle disposizioni in materia di nullità degli atti, per stabilire l’obbligo di inserire negli atti di compravendita, a pena di nullità, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti lo stato legittimo dell’immobile. Inoltre, occorre prevedere che gli atti di compravendita siano nulli, in assenza degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, quando riferiti a immobili la cui costruzione sia iniziata dopo il 30 giugno 2003”.
Sempre con l’obiettivo di semplificare la compravendita degli immobili, la FIMAA chiede di predisporre un piano strutturato per digitalizzare l’accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali, in modo da facilitare le verifiche edilizio-urbanistiche. Fondamentale inoltre agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili, con l’obiettivo di adattare il patrimonio immobiliare alle nuove esigenze della società e del mercato, riqualificare gli spazi obsoleti, e creare quei servizi che contribuiscano al benessere collettivo. “Con il Decreto Salva Casa – ha spiegato ancora Pizzullo, – sono già stati fatti dei passi in avanti, ma servono delle integrazioni. Ad esempio è necessario favorire la conversione di uffici in abitazioni, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni normative e dei requisiti di agibilità”.
FIMAA-Italia chiede quindi un intervento che renda più coerente la disciplina sull’agibilità degli edifici. “La normativa attuale – ha commentato Pizzullo, – ha spesso causato controversie tra venditori e acquirente. Occorre affermare con chiarezza che l’obbligo di dotare l’immobile di una certificazione di agibilità ricorre solo per gli immobili edificati successivamente al 30 giugno 2003, o per quelli precedenti che hanno subito interventi edilizi che hanno coinvolto l’agibilità”. E sempre con l’obiettivo favorire la trasparenza nei rapporti tra venditore e acquirente, FIMAA chiede di “sostituire la dichiarazione dell’intestatario sulla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, con una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. Quando l’acquirente ottiene la dichiarazione del venditore, è portato a credere, erroneamente, che la conformità catastale equivalga alla conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile” ha concluso Pizzullo.
