Ricorsi elettorali: discusse le cause, attesa per le decisioni del Tar della Valle d’Aosta
Davanti ai giudici amministrativi le questioni relative alle regionali, al ballottaggio di Aosta e alle comunali di Champdepraz
Sono state trattenute in decisione le quattro cause al Tar della Valle d’Aosta sui ricorsi legati alle elezioni comunali e regionali del 28 settembre. Dopo le discussioni, è attesa la decisione del collegio, presieduto dalla giudice Giuseppina Adamo (gli altri magistrati Daniele Busico e Alessandro Cappadonia).
Discusse le cause elettorali
Due ricorsi riguardavano le elezioni regionali, uno il ballottaggio di Aosta e il quarto (in realtà il primo a essere discusso in ordine cronologico) le comunali di Champdepraz.
Una quarantina di persone ha assistito all’udienza pubblica in via Cesare Battisti ad Aosta.
Ora, l’attenzione è tutta per le decisioni dei giudici amministrativi. Le tempistiche non sono note.
Il ricorso di Champdepraz
La prima causa discussa è quella relativa alle comunali di Champdepraz. Il ricorso è stato presentato da Giuseppe D’Agostino, in qualità di privato cittadino. D’Agostino era candidato nella lista Champdepraz Avenir, sconfitta per un solo voto (224-223) dalla compagine guidata da Monica Cretier.
«La peculiarità di questa vicenda è lo scarto di un solo voto – ha esordito l’avvocato Saverio Rodi -. I vizi denunciati emergono dal verbale. Sostenere che si tratti di vizi formali è guardare il dito e non la luna. Si parla di una scheda aggiuntiva che non si sa per disposizioni di chi sia stata inserita nella cassetta delle schede vidimate dopo sabato 27 settembre. Il secondo aspetto dirimente è il vizio del mancato annullamento del voto di preferenza perché contenente il numero 12 (quando i candidati sono 9, ndr), ritenendo che sia un chiaro segno distintivo della persona che ha apposto il voto. Nel verbale questo è indicato. Risultano 17 schede nulle; è sotto gli occhi di tutti che il singolo voto attribuito alla lista elettorale è dirimente».
Per il comune di Champdepraz, il legale Luca Campise ha sottolineato che «i motivi sono inammissibili. Le motivazioni su errori formali è inammissibile. Prevale il principio del favor voti. La scheda vidimata è stata aggiunta perché una era strappata, onde evitare elementi di riconoscimento. La scheda con il numero 12 per il principio di favor voti è da ritenere valida. Per il terzo motivo manca del tutto la prova».
Il ballottaggio di Aosta
Un altro esito al fotofinish è quello del ballottaggio per le comunali di Aosta. La coalzione autonomista-progressista che sosteneva il ticket Raffaele Rocco–Valeria Fadda ha sconfitto quella del centrodestra (che esprimeva Giovanni Girardini e Sonia Furci) per 15 voti.
Le ragioni dei rocorrenti sono state illustrate, sinteticamente, dall’avvocato Gregorio Paroni. «Riteniamo di aver fornito elementi attendibili su cui il Tar potrà fare accertamenti istruttori – ha detto ai giudici -. Insistiamo per la domanda istruttoria».
Gianni Maria Saracco, avvocato del comune di Aosta, ha sottolineato che «la prova di resistenza non è vinta. È un giudizio elettorale sul ballottaggio, che ha regole diverse. O croci sul nome o sul simbolo, tutto il resto è nullo. Non si raggiunge il punto di dubbio. L’erronea trascrizione non l’ho mai vista; in ogni caso esiste una procedura diversa che è la querela di falso».
A rincarare la dose ci ha pensato il professor Carlo Emanuele Gallo, che insieme all’avvocata Emanuela Andreis rappresenta il sindaco, la vice e alcuni consiglieri.
«Un problema è che i motivi così come sono dedotti dimostrano l’infondatezza del ricorso senza necessità istruttoria – ha affermato -. La nullità delle schede non esiste, la prova non è superata. Qui c’è una incredibile rappresentazione della realtà. Come faccio a immaginare che sia capovolto il risultato elettorale in un verbale, senza che nessuno se ne accorga. Viene sostenuta dalla dichiarazione di un soggetto che non era rappresentante di lista, che ha raccolto dei rumors. Il rovesciamento delle schede è una violazione procedurale che non comporta nullità. Inoltre, che le buste dal seggio al polo di scrutinio siano state portate dalla presidente o dalla polizia municipale è irrilevante».
Il seggio conteso tra UV e AVS
Il terzo ricorso discusso riguarda l’attribuzione di uno dei seggi da consigliere regionale. In prima battuta, lo scranno era stato assegnato ad Avs e successivamente il tribunale lo aveva riconosciuto all’Union Valdôtaine. La decisione era maturata dopo l’esame dei voti contestati.
Secondo il legale Andrea Patanè «non si è garantito il favor voti. È evidente che non si può ritenere che sia riconoscibile il voto con l’espressione delle preferenze di candidati alle comunali; altri uffici elettorali hanno interpretato in modo diverso».
L’avvocato Herbert D’Herin ha ossevato che «l’impressione è che il ricorrente utilizzi due oesi e due misure. Nel merito, una scheda che riporta la croce su Uv e una su Fdi con scritto “no” è riconoscibile, ma non è dato comprendere come inserire due nomi di candidati alle comunali non sia anche quello riconoscibile. Ciò che vale per una parte non può non valere per l’altra».
Per il collega Riccardo Virgilio, «il ricorso principale è infondato, quei voti non sono stati riconosciuti per un duplice e concomitante problema. Non si riferiscono a candidati delle regionale e le schede presentano storpiature o altri segni. Talvolta sono stati dati per buoni con uno o l’altro problema. Non si è mai detto che i voti di lista possano essere salvati con queste anomalie».
Nella replica, l’avvocata Maria Cristina Carbone ha detto che «il nome è scritto male, ma non c’è segno di riconoscimento. Il voto di lista va riconosciuto, non c’è dubbio».
La richiesta di annullamento delle elezioni regionali
Due cittadine valdostane, Monica Glassier e Sabrina Marando, hanno presentato istanza di annullamento delle elezioni regionali.
«Ci rendiamo conto della delicatezza di questa iniziativa – ha rimarcato il legale Stefano Tosi -, che va a coinvolgere la validità delle elezioni. Il consiglio regionale ha disattenduto un parere non vincolante, ma significativo. Si è così creata una situazione di grave incertezza, presso l’elettorato e i partiti. L’esito del referendum è arrivato un mese e mezzo dopo la convocazioni dei comizi. Il nucleo della disputa è se sia o meno legittimo introdurre una norma che cambia le regole del gioco a metà del gioco».
Di segno opposto le argomentazioni dell’avvocato Marcello Cecchetti. «C’è una questione di carenza di interesse al ricorso – ha sottolineato -. Non ho sentito una parola sul pregiudizio arrecato alle ricorrenti con l’introduzione delle tre preferenze. Le due ricorrenti hanno ottenuto di votare tre preferenze e una di genere diverso. Le facoltà elettorali sono state ampliate. Nel merito, vorrei ribadire che il vizio sarebbe il mutamento delle regole in corsa. Vorrei smentirlo in fatto: le regole non sono cambiate in corsa. Quel gioco si doveva ancora giocare, la presentazione delle liste era il 24 e 25 agosto, cioè successivamente alla vicenda».
(t.p.)
