Segretari comunali, niente «vuoto normativo», Aosta continuerà a scegliere per ultima
Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 20-sexies introdotto dall'articolo 16 delle legge regionale numero 15 del 2025 per la nomina del segretario comunale di Aosta, la Regione non interverrà a modificare alcunché, ritenendo buono l'articolo 20-quater della legge regionale 6/2014 valida per tutti i Comuni. Il futuro di Stefano Franco ad Aosta appeso a un filo
«Non esiste alcun vuoto normativo», di conseguenza il comune di Aosta dovrà scegliere il proprio segretario comunale (generale in questo caso) ancora per ultimo, come da legge regionale vigente, e non potrà più “promuovere” dei propri dirigenti.
L’unica cosa che farà la Regione sarà quella di valutare gli aspetti relativi alla seconda sezione dell’elenco dei segretari comunali, ossia quelli che non hanno superato il corso-concorso.
Per il resto, sulla dichiarazione di incostituzionalità, al momento il governo regionale non intende muovere un dito.
E il futuro di Stefano Franco si dirà? Dipende. Se Aosta troverà ancora “libero” Franco e la quota di “seconda sezione” ancora disponibile al suo turno, bene, altrimenti dovrà rivolgersi altrove.
Il caso segretari comunali
Insomma, per ora cambierà ben poco dopo la sentenza della Corte costituzionale, depositata lo scorso 19 maggio, che aveva dichiarato illegittimo l’articolo 20-sexies introdotto dall’articolo 16 delle legge regionale numero 15 del 2025, ovvero quello riguardante la procedura di nomina del segretario comunale di Aosta.
Provvedimento che, peraltro, fa seguito alla sentenza del marzo 2023, relativa dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale del 27 maggio 2022.
Questo, di fatto, aveva comportato l’annullamento in autotela della nomina di Stefano Franco alla segreteria del comune di Aosta (il posto è comunque occupato pro-tempore dallo stesso, come previsto dalla legge, in quanto anche segretario uscente).
Segretari comunali: le iniziative
La questione è tornata d’attualità in consiglio regionale, con le iniziative presentate da Fulvio Centoz (Pd), e da Corrado Bellora (Lega) ed Eleonora Baccini (Renaissance).
«La sentenza ha bocciato la possibilità di nomina di un dirigente interno come segretario» ha esordito Centoz, ricordando le sentenze del 2021 (Trentino Alto Adige) e del 2023 sulla Valle.
«Aosta deve attingere obbligatoriamente dalla lista dei segretari, ma pur essendo il Comune più popoloso e strutturato deve scegliere per ultimo – ha aggiunto -. La LR 46/98, poi, conserva anche la seconda sezione dell’albo dei segretari, di coloro che non hanno mai superato il corso-concorso. Già nel 2023 era stato sollecitato un intervento, ma non è mai stata data risposta».
Corrado Bellora ed Eleonora Baccini hanno parlato di una sentenza «molto chiara, che definisce illegittima la modalità di nomina – ha spiegato l’alfiere del Carroccio -. Vista anche la dichiarazione di insamissibilità per difetto di motivazione delle altre questioni, appare chiara la necessità di legiferare in materia».
Il presidente
Il presidente Renzo Testolin ha di fatto negato «un vuoto normativo, in quanto al conferimento dell’incarico si applicherà la disciplina vigente, definita dall’articolo 20-quater della legge regionale 6/2014 valida per tutti i Comuni – ha detto in aula -. Nella fase di scelta e assegnazione del segretario, Aosta potrà scegliere per ultimo o penultimo se l’agenzia dei segretari non si convenzioni con un altro ente. Al momento, non conosciamo ancora i tempi e le modalità regolanti tali assegnazioni, che saranno definiti dall’Agenzia con un apposito regolamento dopo la conclusione del concorso-corso. Gli approfondimenti degli uffici regionali hanno chiarito che la sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del solo articolo, quindi non sono coinvolti posizione e incarichi delle persone iscritte all’Albo regionale dei segretari degli enti locali nella cosiddetta parte seconda».
La Regione, comunque, non modificherà la norma.
«Non riteniamo necessario procedere a un’ulteriore revisione organica della legge per quanto riguarda la disciplina dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei Comuni e degli enti locali – ha aggiunto Testolin -. Per quanto concerne, invece, le disposizioni relative all’ufficio di segretario di ente locale, avendo piena contezza delle criticità relative alla parte seconda dell’Albo, il Governo regionale sta valutando come sia meglio intervenire. I segretari della prima parte sono in numero inferiore rispetto alle sedi di segreteria, speriamo che lo siano sempre meno via via che verranno espletati i concorsi».
Il Presidente ha, infine, ricordato che l’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali «è un ente autonomo, dotato di piena autonomia gestionale – ha concluso -. Pur essendo sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione, la Giunta regionale non ha titolo per intervenire direttamente nella sua attività, soprattutto quando l’Agenzia opera nel rispetto della normativa regionale vigente, che prevede che tutti i soggetti iscritti all’Albo nella parte prima hanno diritto all’incarico di segretario di ente locale. Per i soggetti iscritti nella parte seconda, invece, l’incarico può essere conferito a tempo determinato nei casi di supplenza o reggenza. La supplenza riguarda la copertura temporanea dei posti nei casi di assenza o incarichi esterni dei segretari di ruolo, o per aspettative legate a mandati politici o sindacali. La reggenza, invece, si applica ai posti vacanti quando il numero delle sedi supera quello dei segretari disponibili, in attesa del completamento delle procedure concorsuali».
Le repliche
«Immaginare che il Comune più popoloso scelga per ultimo non ha senso e a otto mesi dalle elezioni i comuni non hanno ancora un segretario nella pienezza delle proprie funzioni – ha ribadito Centoz -. Questo non è un tema banale. e questo tema non è banale. Serve una riforma organica degli enti locali che tenga insieme anche i segretari comunali».
«Prendo atto della risposta – ha concluso invece Bellora -. Non condivido l’opinione degli uffici, sarebbe stato opportuno un intervento organico di revisione, senza attendere altre probabili impugnazioni».
(al.bi.)
