Valle d’Aosta, per il Tribunale il “bando affitti” del 2018 ha un «carattere discriminatorio»
Il giudice «ordina alla Regione di riaprire il bando in questione (o, in caso di già avvenuta distribuzione delle somme, di emettere nuovo bando integrativo del precedente), con la modifica delle clausole»
Il Tribunale di Torino «accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e per essa dalla sua Giunta regionale, consistente nell’avere emanato la delibera 1580 del 7/12/18», cioè il “bando affitti”. E’ quanto si legge nell’ordinanza redatta dal giudice Silvia Vitro.
A rivolgersi al Tribunale era stata l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, con il sostegno di Rete antirazzista della Valle d’Aosta. Ad approvare l’atto oggetto del procedimento era stata la Giunta regionale a trazione leghista e presieduta da Nicoletta Spelgatti.
Il giudice torinese «ordina alla Regione di riaprire il bando in questione (o, in caso di già avvenuta distribuzione delle somme, di emettere nuovo bando integrativo del precedente), con la modifica delle clausole» “critiche”.
Quali?
Sono quattro i requisiti previsti dalla norma bollati come «discriminatori» dal Tribunale.
Il primo riguarda quello previsto per gli stranieri extra UE che, per accedere al contributo, dovevano essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo anziché di un permesso di soggiorno di qualunque tipo. Un requisito che «appare con evidenza avere carattere discriminatorio» in quanto «preclude l’accesso al contributo proprio alle categorie più bisognose».
Il secondo era l’assenza di proprietà sugli immobili a uso abitativo in Italia o all’estero, senza esenzioni per coloro che erano muniti di permesso di soggiorno per protezione internazionale o umanitaria.
Un’altra criticità sottolineata dal giudice riguarda l’obbligo per gli stranieri UE ed extra UE di dimostrare l’assenza di “proprietà a destinazione abitativa ubicata all’estero” mediante documentazione “riguardante attestazioni o certificati in corso di validità rilasciati dal competente stato estero corredata da traduzioni in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale”. Secondo il magistrato, «va consentito l’accesso alla richiesta di contributo da parte dei cittadini comunitari ed extracomunitari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani».
Il quarto requisito “bocciato”, infine, è quello secondo cui bisognava essere residenti in Valle d’Aosta da 4 anni.
Le modifiche
Ordinando la modifica del testo, quindi il giudice invita la Regione a modificare i quattro aspetti.
In primis, «l’accesso è consentito agli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno di qualunque tipo».
Coloro che sono muniti di permesso di soggiorno per protezione internazionale o umanitaria, poi, «sono esentati» dal requisito per cui è necessario attestare l’assenza di proprietà su immobili a uso abitativo in Italia o all’estero.
Per quanto riguarda il terzo requisito, è necessario equiparare i cittadini italiani a quelli stranieri, «senza oneri documentali aggiuntivi per questi ultimi».
Infine, la Regione dovrà procedere con «l’eliminazione di condizioni collegate alla residenza protratta» in Valle d’Aosta.
(f.d.)