La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del governo: illegittima la norma sul segretario comunale di Aosta
Respinte le altre questioni sollevate dalla presidenza del consiglio dei ministri
«La norma impugnata finisce per trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale − del Comune di Aosta − attraverso l’innesto di elementi normativi che finiscono per minare quell’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività che si configura proprio nella disciplina generale della figura del segretario comunale». È quanto ha scritto la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del governo, che aveva impugnato la norma regionale sulla figura del segretario comunale di Aosta.
Illegittima la norma sul segretario comunale di Aosta
La Consulta osserva che la norma in questione «viola, in primo luogo, il principio del pubblico concorso, espressamente e puntualmente evocato dal ricorrente. La disposizione impugnata, infatti, consente l’attribuzione dell’incarico di segretario comunale a soggetti professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai princìpi dell’ordinamento giuridico generale».
E ancora. «La norma in scrutinio, invero, prescinde dall’espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla stessa legge regionale, incorrendo nella violazione dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente e, in particolare, dell’articolo 97 della Costituzione. La specifica procedura concorsuale di che trattasi, infatti, è lo strumento necessario a garantire l’imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione».
La figura del segretario comunale
L’incarico di segretario generale del comune di Aosta è stato conferito, con decreto del sindaco, al dottor Stefano Franco.
Al momento, Franco non è decaduto. Sugli sviluppi conseguneti alla sentenza ci sarà un aggiornamento nella giunta comunale di domani, 21 maggio.
Il governo aveva sollevato altre questioni di legittimità. In particolare, il consiglio dei ministri aveva puntato il dito contro l’avvicendamento dei segretari, con la cessazione degli incarichi fissata con le elezioni, le sostituzioni dei sindaci nelle giunte delle Unité des Communes e sull’obbligo di esercizio associato di alcune funzioni per gli enti locali.Tutte le questioni sono state respinte. Per la Corte Costituzionale, sono da ritenersi inammissibile per incompleta ricostruzione del quadro normativo e difetto di motivazione.
(t.p.)
