Respinto il ricorso dell’UV: Andrea Campotaro resta consigliere regionale
Il consigliere Andrea Campotaro
Politica
di Thomas Piccot  
il 21/05/2026

Respinto il ricorso dell’UV: Andrea Campotaro resta consigliere regionale

Il Consiglio di Stato conferma la decadenza di Cristina Machet, dopo la decisione del Tar di Aosta

Andrea Campotaro resta in consiglio Valle. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso dell’Union Valdôtaine, contro la decisione del Tar della Valle d’Aosta. Confermata la decadenza della consigliera Cristina Machet, che a sua volta aveva presentato ricorso.

Andrea Campotaro resta consigliere regionale

Il seggio era conteso tra Uv e Avs. Inizialmente, era stato attribuito ad Alleanza Verdi-Sinistra. Il tribunale di Aosta aveva poi ribaltato l’esito, annullando due voti di lista, e assegnato il seggio all’UV e a Cristina Machet.

Il Tar aveva accolto il ricorso di Avs.

Le motivazioni

Per i giudici di Palazzo Spada, il ricorso è infondato.

Il collegio ha ricordato che «la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore».

«Le irregolarità contenute nelle schede – prosegue la sentenza -, consistenti o nell’indicazione di candidati della stessa lista, ma per le elezioni comunali invece che regionali, o nella imperfetta trascrizione del nome/cognome del candidato (caratterizzata da errori banali), non smentiscono la volontà di sostenere la lista chiaramente prescelta né configurano segni di riconoscimento, trattandosi di errori giustificati dalla contestualità delle elezioni regionali e comunali e di storpiature innocue, presumibilmente neppure consapevoli».

Il principio del favor voti

Per il Consiglio di Stato, «il favor voti consente di ritenere valido il voto di lista espresso chiaramente in una scheda, con l’apposizione della croce sul simbolo della lista, nonostante, nel riquadro delle preferenze, sia stato indicato un candidato della stessa lista di un’elezione concomitante, alterandone il nominativo in modo scarsamente significativo, come nel caso di specie, tale da non integrare un segno di riconoscimento».

Per quanto riguarda il ricorso incidentale su 11 voti annullati all’UV, per i giudici «non sussiste l’asserita carenza motivazionale denunciata» e, di conseguenza, il ricorso è rigettato.

(t.p.)